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Cosa si intende per impianto termico nell’ APE

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Cosa si intende per impianto termico nell’ APE

Premesso che l’APE deve essere redatta anche nel caso di assenza di impianto attraverso una simulazione dello stesso, alcune volte nei nostri sopralluoghi, ci imbattiamo in locali riscaldati in modo per così dire “poco convenzionale”.

Allora quand’è che possiamo affermare senza tema di smentita di trovarci di fronte ad un “impianto termico” ?

La definizione di “impianto termico” del d.lgs. 192/2005 (art. 2, comma 1, l-tricies), nella versione introdotta dalla legge n. 90/2013, recita:

l-tricies “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare e’ maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.”

“Impianto termico” è dunque un impianto tecnologico per la climatizzazione invernale (riscaldamento) o estiva (raffrescamento) degli ambienti con o senza produzione di acqua calda sanitaria.

Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.

Tra le singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate sono da intendersi anche:
• gli edifici residenziali monofamiliari;
• le singole unità immobiliari utilizzate come sedi di attività professionali (ad esempio studio medico o legale) o commerciale (ad esempio agenzia di assicurazioni) o associativa (ad esempio sindacato, patronato) che prevedono un uso di acqua calda sanitaria comparabile a quello tipico di una destinazione puramente residenziale”.

Altrimenti, se tali sistemi servono altre tipologie di immobili (ad esempio bar, ristoranti, palestre, parrucchiere, strutture ricettive ecc.), sono assimilati agli impianti di climatizzazione.

Stufe, caminetti ed apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante a servizio di un’unica unità immobiliare, se fissi, sono assimilati agli impianti termici se la somma delle potenze nominali del focolare è maggiore o uguale a 5 kW.

Per intendersi una tipica caldaia da appartamento ha in media una potenza nominale al focolare di 24 kW.

La condizione necessaria dunque è che si tratti di apparecchi fissi e che sommati raggiungano una potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 5 kW.

Gli impianti itineranti (mobili) non sono considerati impianti termici in quanto non sono apparecchi fissi. Si definisce ‘fisso’, un generatore di energia termica per il cui corretto funzionamento è necessaria l’installazione su un supporto che ne assicuri l’immobilità/ staticità. Per gli apparecchi a combustione, è necessario il collegamento a un sistema fisso di evacuazione dei fumi.

Gli impianti a servizio di edifici industriali ed artigianali sono assimilati agli impianti termici qualora la potenza utile dedicata alla climatizzazione degli ambienti sia superiore a quella dedicata alle esigenze tecnologiche e/o a fini produttivi.

In definitiva dunque se per il riscaldamento del mio appartamento utilizzo apparecchi fissi la cui somma delle potenze nominali al focolare è inferiore a 5 kW sono esentato dal produrre l’APE ?

Assolutamente NO. Il mio NON è un impianto termico ma non per questo, come dicevo in premessa, sono esentato dal far redigere l’APE da un tecnico abilitato. Ovviamente nei casi previsti dalla normativa vigente (affitti, compravendite, ecc.).

Quando fare l’APE

About the Author
Simone Casini Architetto - Nato a Firenze dove ho conseguito la Laurea in Architettura con il massimo dei voti. Esercito da oltre vent'anni la professione di Architetto in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione sia pubblici che privati. A ciò affianco l'attività di certificatore energetico, perito e valutatore immobiliare.

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