ENEA – Asseverazione – Nota di chiarimento
La nota del 18 febbraio 2021 fa una distinzione tra l’asseverazione per le due tipologie di ecobonus:
- Asseverazione per superecobonus (110%);
- Asseverazione per ecobonus ordinario (EX LEGGE 296/2006).
ASSEVERAZIONE PER SUPERECOBONUS (DL Rilancio legge n 77 del 17 07 2020)
DEVE ESSERE INVIATA ALL’ENEA
NON PUO’ MAI ESSERE SOSTITUITA DALLA DICHIARAZIONE DEL FORNITORE/INSTALLATORE
Serve ASSEVERAZIONE «Superbonus» per:
- Superbonus utilizzo diretto (invio a fine lavori)
- Superbonus cessione del credito (SAL 30 SAL 60 a fine lavori)
- Superbonus sconto in fattura (SAL 30 SAL 60 a fine lavori)
L’Asseverazione riguarda:
- Requisiti tecnici
- Congruità delle spese
DEVE SEMPRE ESSERE ALLEGATO IL COMPUTO METRICO
ASSEVERAZIONEPER L’ECOBONUS «ordinario» (ex legge 296/2006)
NON è l’asseverazione da inviare al Portale SuperEcobonus!
DATA DI INIZIO DEI LAVORI
prima del 6/10/2020
Laddove richiesta, l’asseverazione riguarda:
SOLO i requisiti tecnici dell’intervento
L’asseverazione può essere sostituita in alcuni casi semplici
DATA DI INIZIO DEI LAVORI
a partire dal 6/10/2020
Laddove richiesta, l’asseverazione riguarda:
•i requisiti tecnici dell’intervento
•congruità delle spese (punto 13 1 all A, DM 06 08 20) + computo metrico
Può essere sostituita in alcuni casi semplici dalla dichiarazione del fornitore/produttore,
Ma in questi casi occorre il rispetto dei massimali di costo di cui all’all I.