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CATEGORIE CATASTALI

INDICE

CATEGORIE CATASTALI A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 F1 F2 F3 F4 F5 F6. CATEGORIE CATASTALI IMMOBILI. TABELLA CATEGORIE CATASTALI

Le categorie catastali ricavabili da una qualsiasi visura catastale sono uno degli elementi necessari per il calcolo della rendita catastale insieme al numero dei vani ed alla superficie catastale, ultimamente espressa anche nelle visure delle categorie del gruppo A comprendente gli immobili ad uso abitazioni o assimilabili con la distinzione tra superficie catastale totale e superficie catastale totale escluse aree scoperte nel cui computo si intendono escluse le “superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti” (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013).

categorie catastali

categorie catastali

CATEGORIE CATASTALI IMMOBILI

Quelle che seguono rappresentano tutte le categorie catastali di tutti gli immobili siano essi a destinazione ordinaria, speciale, particolare o fittizia.

N.B. – Le note numerate si riferiscono alle fonti consultabili attraverso i rispettivi link a fondo pagina.

A seguire la tabella con tutte le categorie catastali con un form di ricerca in alto a destra. In fondo alla tabella il dettaglio di ogni categoria.

I – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA


GRUPPO A
Categorie catastali A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11


Categoria catastale A1
A/1 – Abitazioni di tipo signorile.

Unita’ immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale. Detti immobili devono inoltre rispondere ai requisiti indicati dall’Ufficio in sede di classamento automatico (punti 1,3 e 9 dei prospetti 9) e per quanto riguarda la consistenza e la dotazione di servizi delle unita’ immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti. (1)
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello superiore a quello standard dei fabbricati di tipo residenziale. Elevata superficie. (2)

Unità immobiliari costituite da un unico fabbricato o comprendenti almeno un intero piano. Di solito sono in ottima posizione centrale o eccentrica, isolata o se contigue, con ampio spazio circostante, dotato di verde ed eventuale parcheggio auto.
Hanno affaccio su strada principale, su piazza o verde pubblico.
In alcuni casi possono far parte di questa categoria anche miniappartamenti ricavati dal frazionamento di ville, qualora si trovino in posizioni di particolare pregio o prestigio.

Nei fabbricati cui appartengono le abitazioni di tipo signorile ai piani sottostanti è ammessa la compresenza delle categorie C/6, C/1, A/10 o D/5 (magazzini e laboratori).

Hanno caratteristiche costruttive tali che spiccatamente si differenziano da tutte le altre u.ii., sia per la solidità, conservazione e manutenzione delle strutture murarie e sia perché costituite da un gran numero di vani alcuni dei quali di grande ampiezza.
La dotazione di impianti è completa o esuberante.
Sono dotate di spazio verde, di parcheggio auto, di eventuale guardiola custode, sale riunione, ecc.
Le parti esterne del fabbricato sono ben rifinite con: piastrelle o marmo o pietra naturale con intonaco resino-plastica, infissi e serramenti in legno di pregio.
Atrio e scale in marmo o pietra naturale o cotto pregiato.
I vani di queste uu.ii. sono sempre ben aerati ed illuminati e con finimenti lussuosi o per lo meno ricchi: bagni e cucina piastrellati.
Se ubicate in zone alluvionali si inseriranno nelle classi minime.(9)


Categoria catastale A2
A/2 – Abitazioni di tipo civile.

Unita’ immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall’Ufficio, in sede di classamento automatico (punti 1, 4 e 9 dei prospetti 9), e per quanto riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita’ immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 14 e 15 dei citati prospetti. Sono compatibili con la categoria anche quelle unita’ immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria. (1)
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifiniture e dotazione di impianti e servizi di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale. (2)

Unità immobiliari costituite da appartamenti ben rifiniti e decorosi sia nelle parti esterne (facciate semplici ma piacevoli, ingressi più o meno ampi, scale comode e luminose, ecc.) che nelle interne (pavimenti in buon materiale, coloriture e tappezzerie discretamente ben rifinite, infissi in legno ben connessi e di lavorazione accurata, ecc.).
Queste uu.ii., specialmente alle alte classi, hanno i vani ben disimpegnati, con minimo due camere più servizi, ben aerati ed illuminati e sono munite di impianti fissi di riscaldamento, ascensore (oltre il terzo piano), citofono e bagno.
In detta categoria rientrano altresì i fabbricati “a schiera” da non comprendere nelle classi minime.
Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (minialloggi) di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo civile e quelle appartenenti a quella propria delle abitazioni di tipo civile e quelle appartenenti a fabbricati a schiera, con caratteristiche costruttive, di rifinitura e dotazioni di impianti e servizi propri della categoria.
Nelle località a vocazione turistica possono essere classificate in A/2 anche abitazioni prive di riscaldamento.
Se ubicate in zone alluvionali si inseriranno nelle classi minime. (9)


Categoria catastale A3
A/3 – Abitazioni di tipo economico.

Unita’ immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili. Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall’Ufficio in sede
di classamento automatico (punti 1, 4, 6 e 9 dei prospetti 9), e per quanto riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita’ immobiliari, rispondere ai requisiti indicati dall’Ufficio in sede di classamento automatico (punti 14 e 15 dei prospetti 9).
Sono compatibili con la categoria anche quelle unita’ immobiliari (minialloggi) di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni proprie della categoria.(1)
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura e con impianti tecnologici e servizi limitati, ma che comunque soddisfano i minimi standards attuali. (2)

Unità immobiliari poste in fabbricati di costruzione alquanto recente e costituite da alloggi decorosi ma costruiti con la massima economia ed aventi pertanto strutture leggere, pavimenti semplici, vani di ampiezza normale (medio-piccola) con accessori e dipendenze strettamente sufficienti.
Munite di riscaldamento centralizzato ma non sempre di ascensore e di citofono, completezza di impianti tecnologici e dotazione di non più di un servizio igienico.
Sono compatibili con la categoria anche quelle unità immobiliari (mini alloggi) di consistenza inferiore a quella propria delle abitazioni di tipo economico e quelle appartenenti a quella propria delle abitazioni di tipo economico e quelle appartenenti a fabbricati a schiera, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura e dotazioni propri della categoria.

Si trovano generalmente nei grandi centri e costituiscono o grandi isolati a più piani con molti alloggi di tre o quattro vani ciascuno ovvero casette a uno o due piani con pochissimi alloggi.
Hanno esposizione prevalente alquanto insoddisfacente.
Se ubicate in zone alluvionali si inseriranno nelle classi minime.(9)


Categoria catastale A4
A/4 – Abitazioni di tipo popolare.

Unita’ immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di
impianti quantunque indispensabili. Detti immobili devono rispondere ai requisiti indicati dall’Ufficio in sede di classamento automatico (punti 1 e 6 dei prospetti 9), e per quanto riguarda la consistenza e la dotazione dei servizi delle unita’ immobiliari, ai requisiti indicati ai punti 14 e 15 degli stessi prospetti.(1)
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione ordinariamente limitata agli impianti e servizi indispensabili. (2)

Unità immobiliari costituite da tre o quattro vani con strutture ordinarie, non
sempre ben conservate.
Opere esterne semplici, vani di dimensioni medie quasi sempre non disimpegnati, con accessi anche da balconi esterni.
Sprovvisti quasi sempre di impianti di riscaldamento e bagno, gabinetto esterno sovente in comunione, e se nelle ultime classi questi impianti esistono, sono sempre molto semplici e di tipo comunissimo.
Hanno finiture semplici, anche rustiche.
Nei piccoli centri, tali unità costituiscono a volte un unico fabbricato con finimenti rustici, mentre invece in città si compongono di piccoli appartamenti situati o in caseggiati a carattere popolare, ovvero in fabbricati di aspetto civile, ma in tal caso posti agli ultimi piani e con prospetto sul cortile.
Tale categoria non trova più applicazione alle unità immobiliari abitative di recente edificazione, ma può essere attribuita ad abitazioni di vecchia costruzione con grado di finimento semplice, con dotazione scarsa di impianti e non corrispondenti agli standard correnti.
Possono ritenersi compatibili con la categoria, sempre che il fabbricato non sia stato costruito in zona a vocazione di ville e villini ( quindi in zona rurale ), le unità immobiliari costruite in aderenza ad altri fabbricati oppure quelle isolate e dotate di attinenze scoperte di modestissima entità, a condizione che le caratteristiche costruttive e di rifinitura siano di modesto livello e la dotazione di impianti e servizi limitata.

Se ubicate in zone alluvionali si inseriranno nelle classi minime.(9)


Categoria catastale A5
A/5 – Abitazioni ultrapopolari.

Soppressa. (1)
Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ordinariamente di non recente edificazione (e non oggetto di ristrutturazione) con caratteristiche costruttive e di rifiniture vetuste. Insufficiente dotazione di impianti e di servizi rispetto ai minimi standards attuali. (2)

Con la Circolare n. 5 del 14 Marzo 1992 la categoria A/5 ( come pure la A/6 ) è stata annullata, in quanto non rappresenta più tipologie abitative ordinarie.
Rimangono quelle già esistenti nella banca dati catastale, che vengono variate di categoria in occasione della prima variazione.
“Unità immobiliari appartenenti a fabbricati edificati nel periodo antecedente gli ultimi eventi bellici, non ristrutturati e con livelli costruttivi e di dotazione di impianti e servizi insufficienti oppure ordinariamente inferiori agli standard attuali;
rifinitura di modesto livello e vetustà “.(9)


Categoria catastale A6
A/6 – Abitazioni di tipo rurale.

Soppressa. (1)

Categorie da sopprimere: A/5 e A/6 Le categorie A/5 e A/6, rispondenti nello spirito della norma originaria a realta’ edilizie e di utilizzazione all’epoca consuete, attualmente non rappresentano piu’ tipologie abitative ordinarie perche’ al di fuori degli standard minimi indispensabili per l’uso cui dette categorie fanno riferimento. Gli immobili gia’ censiti in dette categorie sono caratterizzati dall’assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili. Attualmente dette unita’ o sono state adeguate alle minime condizioni abitative – e quindi meritano un nuovo appropriato classamento – o non hanno subito interventi di riadattamento e quindi per il principio dell’ ordinarieta’, non possono che essere classate – sia pure nelle classi piu’ basse – nella categoria che rappresenta le unita’ immobiliari piu’ povere di dotazioni: categ. A/4.(1)

Come le abitazioni del tipo ultrapopolare ( A/5 ), entrambi rispondenti, nello spirito della norma, a realtà edilizie e di utilizzazione consuete all’epoca della formazione del N.C.E.U., attualmente non rappresentano più tipologie abitative ordinarie perché al di fuori degli standard minimi indispensabili per l’uso cui dette categorie fanno riferimento.
Gli immobili già censiti in dette categorie sono caratterizzati dall’assenza o carenza degli indispensabili servizi igienici e, spesso, anche di altre dotazioni ora ritenute indispensabili.
Attualmente dette unità vengono adeguate alle minime condizioni abitative – e, quindi, meritano un nuovo appropriato classamento – o non hanno subito interventi di riadattamento e, quindi, per il principio dell’ordinarietà, non possono che essere classate, sia pure nelle classi più basse, nella categoria che rappresenta le unità più povere di dotazioni: categoria A/4.(9)


Categoria catastale A7
A/7 – Abitazioni in villini.

Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unita’ immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologihce e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unita’ immobiliari, di aree coltivate o no a giardino. Le unita’ immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall’Ufficio in sede di classamento automatico per l’attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei prospetti 9).(1)
Per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche (del villino), nonché aspetti tecnologici e di rifinitura propri di un fabbricato di tipo civile e dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree cortilizie a giardino. (2)

Costruzioni isolate a pianta irregolare, piacevoli alla vista, costituite da una o due unità immobiliare con vani di dimensione media ben disimpegnati ed aerati.
Sono provvisti di impianti completi e accessori e quasi sempre sono circondate da cortile ampio o verde.
Rifiniture interne di discreto pregio con pareti interne rivestite in piastrelle nei bagni e cucina.
Di regola si trovano alla periferia dei concentrici più importanti, e nei piccoli comuni, in posizione amena per villeggiatura.
L’abitazione in villini ( A/7 ) ha un numero di vani mai inferiore a tre più cucina e servizi.
Sono compatibili con la categoria quelle unità immobiliari appartenenti a fabbricati a schiera e quelle di consistenza notevolmente inferiore a quella propria delle abitazioni in villini, e cioè, i minialloggi stagionali.
In detti fabbricati è ammessa la compresenza di soli C/6 e C/7.
Qualora l’affaccio di queste unità avviene su zone inquinate o a scarso apprezzamento insediativo si accerterà l’u.i. nella classe minima.
Se ubicate in zone alluvionali si inseriranno nelle classi minime.(9)


Categoria catastale A8
A/8 – Ville.

Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all’ordinario. Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicato dall’Ufficio in sede di classamento automatico per l’attribuzione della categoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 dei prospetti 9).(1)
Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma non esclusivamente in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all’ordinario. Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi. Possono anche identificare immobili aventi rilevanti caratteri tipologici e architettonici in relazione all’epoca di costruzione. (2)

Costruzioni isolate e costituite di una sola unità immobiliare, più o meno lussuosa, ma sempre con finimenti ricchi.
Hanno impianti completi e sono provviste di tutte le dipendenze ed accessori.
Sono costituite da un numero elevato di vani con rifiniture interne di discreto pregio con pareti interne rivestite in piastrelle nei bagni e cucina.
Sono ubicate generalmente nella periferia dei centri più importanti oppure in campagna in zone di villeggiatura circondate da abbondante verde ( parco, giardino, cortile ).
Ad eccezione delle ville situate in zone ricercate dei piccoli comuni, utilizzate per villeggiatura, tutte le altre servono sempre ad uso padronale.
In detti fabbricati è ammessa la compresenza di soli C/6 e C/7.
Se ubicate in zone inquinate o alluvionali si inserirà nella classe minima. (9)


Categoria catastale A9
A/9 – Castelli, palazzi eminenti.

Vi si iscriveranno in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le unita’ tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unita’ immobiliare. E’ compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unita’, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.(1)

Castelli e palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e i volumi edificati non sono comparabili con le unità tipo delle altre categorie.
Essi, ordinariamente, costituiscono una sola unità immobiliare.
E’, però, compatibile con l’attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.(9)

Massima N. 51
Castelli di proprietà dello Stato
I castelli di proprietà dello Stato, se ospitano pinacoteche, biblioteche, musei, gallerie, si devono assegnare alla B/6.
Se invece a causa del loro interesse storico od artistico, sono conservati, senza alcuna delle particolari sopraddette destinazioni, quali monumenti nazionali inalienabili, si fanno rientrare nella categoria “A/9, senza però determinarne la rendita.
Quando infine, gli stessi castelli di proprietà dello Stato hanno altra utilizzazione e non sono inalienabili, si includono nella A/9 o nelle altre competenti categorie, secondo le norme esposte nella massima n. 50 e se ne determina la rendita catastale. (6)


Categoria catastale A10
A/10 – Uffici e studi privati.

Uffici privati open space.
Dette unità immobiliari sono caratterizzate dalla presenza di ampie superfici da attrezzare con pareti mobili, secondo le esigenza temporali dell’ufficio.
Sarà però opportuno individuare la superficie del vano medio, abitualmente definita in sede di modulazione degli spazi, ed integrare opportunamente il quadro delle unità tipo.
Scuole private
(Commissione Tributaria Centrale sez. 18.a – 14 gen 1977);
agenzie assicurative, laboratori professionali ( per esempio gabinetti medici ubicati nei piani elevati, laboratori odontotecnici, laboratori per analisi, ecc.) (9)


Categoria catastale A11
A/11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi

Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc. (1)
Chalets Se abitazioni tipiche dei luoghi rientrano nella categoria A/11. Diversamente andranno censiti nella categoria del gruppo A rispondente alla tipologia, alla dotazione di impianti e servizi, e rifiniture dell’unita’ stessa. (1)


GRUPPO B
Categorie catastali B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8


Categoria catastale B1
B/1 – Collegi, convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme.

Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’art.10 della legge 11 agosto 1939, n.1249.(1)

educandati ;
ricoveri ;
orfanotrofi ;
ospizi ;
conventi ;
seminari ;
caserme .(9)

Massima N. 57
Asili infantili
Gli asili infantili si accertano:
– nella categoria B/1, quando ad essi sono aggregati i locali, i servizi ed in genere quanto può occorrere per una comunità religiosa, sia pure numericamente ristretta. (6)

Massima N. 158
Rettifica di dichiarazioni e planimetrie
I dati delle schede relativi all’ubicazione ed alla consistenza dell’unità immobiliare o dell’azienda dichiarata possono essere rettificati dai classatori in sede di accertamento, limitando alle inesattezze ed alle omissioni di un certo rilievo l’applicazione del § 72 dell’Istruzione Provvisoria “Per la sostituzione o correzione di dichiarazioni e di planimetrie errate od incomplete come per la presentazione di nuove dichiarazioni o planimetrie, si adotterà il seguente procedimento”:
A lavoro di classamento ultimato nei singoli Comuni, il tecnico classatore restituisce all’Ufficio tutti gli atti di cui al § 64, curando di firmare prima a tergo, in fondo, tutti i Mod. 5 e di separare le dichiarazioni e le planimetrie che devono essere corrette o sostituite ed i Mod. 5 relativi alle unità immobiliari per cui, a cura degli obbligati, non si sia provveduto alla presentazione delle dichiarazioni o delle planimetrie. L’Ufficio quindi invita gli interessati – a mezzo del Modello 24 (Catasto E. U.) – a seconda dei casi, a correggere, sostituire o produrre dichiarazioni o planimetrie e compila – in tutti i casi di riscontrata inadempienza degli obblighi di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 – il processo verbale di contravvenzione Mod. 25 (C. E. U.), inviandolo, dopo l’esito degli inviti Mod. 24 e con la particolare segnalazione dei casi di frode, alla Intendenza di Finanza competente per territorio, perché quest’ultima proceda nei modi stabiliti dalla legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4.
I giorni previsti dal Mod. 24 per dare, nella sede dell’Ufficio o del Comune, chiarimenti agli interessati saranno fissati in rapporto all’entità complessiva degli inviti.
Per le modifiche od aggiunte apportate alla consistenza non é necessaria la firma per accettazione del dichiarante. (6)


Categoria catastale B2
B/2 – Case di cura ed ospedali.

Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’art.10 della legge 11 agosto 1939, n.1249.(1)

poliambulatori,
fabbricati di proprietà dell’I.N.P.S. adibiti a sanatori antitubercolari, preventori, convalescenziari, ecc.
(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano pertanto nell’art. 10 della legge.
Rientrano nell’art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.(9)


Categoria catastale B3
B/3 – Prigioni e riformatori.


Categoria catastale B4
B/4 – Uffici pubblici.

Sono da ricomprendere in B4 gli uffici vescovili e parrocchiali adibiti a uffici e costituenti unità immobiliari indipendenti. (9)

Massima N. 61
Uffici vescovili e parrocchiali.
I locali di sedi vescovili o parrocchiali, adibiti ad uffici, se costituiscono unità immobiliari indipendenti, vanno accertati nella categoria B/4 (uffici pubblici).
Altri locali delle stesse sedi, costituenti separate unità immobiliari con destinazioni diverse (abitazioni, ricreatori, opere annesse, ecc.), devono essere oggetto di distinte dichiarazioni ed essere accertati a seconda della loro ordinaria destinazione.
Se però le diverse posizioni della sede vescovile o parrocchiale (uffici, abitazioni, ricreatori, ecc.), non costituiscono di-stinte unità immobiliari, esse devono essere oggetto di unica dichiarazione con scheda Mod. 1 che contenga la descrizione della parte ad uso ufficio nel prospetto B e delle parti ad usi diversi nei prospetti A e C, a seconda dei casi.
L’intera unità immobiliare così costituita si accerta nella categoria corrispondente alla destinazione della parte economicamente prevalente. (6)


Categoria catastale B5
B/5 – Scuole e laboratori scientifici.

Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’art.10 della legge 11 agosto 1939, n.1249.(1)

Massima N. 57
Asili infantili
Gli asili infantili si accertano:
– nella categoria B/1, quando ad essi sono aggregati i locali, i servizi ed in genere quanto può occorrere per una comunità religiosa, sia pure numericamente ristretta;
– nella categoria B/5 quando sono invece del tipo dei giardini d’infanzia, tenuti – come avviene nella generalità dei casi dal Comune con maestre giardiniere.(6)


Categoria catastale B6
B/6 – Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie, circoli ricreativi e culturali senza fine di lucro, che non hanno sede in edifici della categoria A/9.

Circoli ricreativi senza fine di lucro: possono essere assimilati alle unita’ immobiliari adibite ad attivita’ culturale e quindi dovranno essere censiti nella categoria B/6. Con fine di lucro: dovranno essere censiti nella categoria propria dell’unita’ immobiliare, secondo l’uso ordinario della stessa (negozio, ufficio privato, ecc). (1)

Pinacoteche,
musei,
gallerie,
accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9;
circoli ricreativi.
Questi ultimi sono da assegnare alla categoria B/6 quando il circolo ricreativo non ha fine di lucro e, in quanto tale, è assimilabile alle unità immobiliari adibite ad attività culturali.
Quando, invece, hanno fine di lucro dovranno essere dichiarati con la categoria propria dell’unità immobiliare, secondo l’uso ordinario della stessa e cioè abitazione, magazzino, negozio, ufficio privato, ecc. Quando appartengono allo Stato si determina la sola consistenza.(9)


Categoria catastale B7
B/7 – Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico dei culti.

Quando la cappella privata è annessa ad abitazione, non costituisce separata unità immobiliare e va, pertanto, computata nella consistenza dell’unità immobiliare di cui fa parte, a meno che non abbia accesso diretto da strada, cortile, androne, giardino, ecc.;
se la cappella privata, oltre a essere adibita all’esercizio pubblico dei culti, ha le caratteristiche proprie all’uso specifico cui è destinata si assegna alla categoria E/7 e si assoggetta o meno alla determinazione della rendita catastale, secondo che sia ceduta in affitto o gratuitamente.(9)

Massima N. 112
Cappelle e Oratori
“Determinazione della rendita catastale delle cappelle e degli oratori di proprietà di privati non destinati all’esercizio pubblico dei culti.
Le cappelle e gli oratori di proprietà di privati non destinati all’esercizio pubblico dei culti vanno accertate nella categoria B/7 e sono soggette a determinazione della rendita catastale.
L’eventuale applicazione dell’esenzione, in base al riconoscimento delle condizioni richieste, sarà deciso in sede competente.”
Oratorio.
Agli effetti dell’accertamento nella B/7, per “oratorio” devesi intendere un piccolo edificio destinato alla preghiera e cioè qualche cosa di analogo alla cappella.(6)


Categoria catastale B8
B/8 – magazzini sotterranei adibiti a conservazione di derrate alimentari.

Soppressa. (1)

categoria da sopprimere: B/8. La categoria B/8 rappresentava i magazzini sotterranei adibiti a conservazione di derrate alimentari. Tale destinazione non e’ piu’ riscontrabile nella ordinarieta’. Le unita’ immobiliari censite nella categoria dovranno trovare piu’ appropriata collocazione nel gruppo C, in relazione all’uso cui sono destinate.(1)

La categoria B/8 rappresentava i magazzini sotterranei adibiti alla conservazione delle derrate alimentari.
Tale destinazione non è più riscontrabile nella ordinarietà e, pertanto, le unità censite nella categoria dovranno trovare appropriata collocazione nella categoria del gruppo ‘ C ‘, in relazione all’uso cui sono destinate.(9)

Massima N. 66
“Magazzini per la conservazione dei prodotti agricoli.
Un magazzino adibito alla conservazione di prodotti agricoli, qualora non sia da ritenersi rurale ai sensi dell’art. 4 del Regolamento 24 agosto 1877 n. 4024, si accerta come unità immobiliare della categoria C/2, a meno che, essendo sotterraneo, non debba essere accertato come unità immobiliare della categoria B/8.(6)

Massima N. 67
“Locali per deposito e stagionatura formaggi.
I locali ad uso deposito e stagionatura dei formaggi o di altri prodotti della industria alimentare, quando sono privi di attrezzatura industriale e suscettibili senza radicali trasformazioni di ordinaria destinazione, sono da considerarsi come magazzini e locali di deposito e pertanto da accertarsi nella categoria B/8”.(6)


GRUPPO C
Categorie catastali C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7


Categoria catastale C1
C/1 – Negozi e botteghe.

Di seguito le definizioni di negozio e bottega secondo le Circolari ministeriali n. 127/39 (10) e 146/39:

Negozio: locale generalmente a pian terreno e direttamente accessibile da strada o piazza dove si “espongono” (cioè, a mezzo di vetrine o mostre) e si vendono merci al dettaglio.

Bottega: locale generalmente a pian terreno privo di mostra dove l’artigiano (cioè, chi produce beni e presta servizi impiegando il proprio lavoro, anche manuale, in maniera prevalente rispetto al capitale investito nell’impresa, come, ad esempio, il falegname, il barbiere, il parrucchiere, la modista, l’orologiaio, ecc.) lavora, ovvero il mercante o il bottegaio vende la sua merce o attende alla sua ordinaria occupazione. Per estensione, quindi, sono botteghe quei locali destinati ad emporio, a negozio, a laboratorio o ad officina dell’artigiano (questi ultimi due, solo se situati nel centro storico o nell’immediata periferia di esso), a bazar, a rivendita in generale, a spaccio, ecc., e, comunque, tutti quei locali in cui attualmente non si effettua la vendita, ma potrebbe effettuarsi qualora venisse a cessare l’attività esplicata.

Nella categoria «C/1 » vanno compresi dunque quei locali dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizi, come, ad esempio, trattorie, pizzerie, ristoranti, panetterie (intese come locali di vendita al minuto del pane), bar, caffè, ecc. (10)
Vanno in C1 anche quei locali dove anche se allo stato attuale non si effettua la vendita, potrebbe in futuro effettuarsi qualora venisse a cessare l’attività che attualmente è in essere in funzione della loro ubicazione, della loro qualità intrinseca, ecc.
Sono da dichiarare in categoria «C/1» anche i locali adibiti ad esposizioni, negozi di dischi, ecc. come anche quelli occupati da barbieri, parrucchieri, modiste o sartorie, orologiai, ecc. (10)
Altro requisito essenziale delle unità immobiliari da considerare appartenenti alla categoria «C/1» è quello di avere accesso diretto da strada pubblica ed essere dotati del servizio igienico. Solo eccezionalmente può verificarsi l’accesso da cortile, androne, strada privata, ecc.
Il negozio o la bottega possono consistere in un solo vano  o in più vani comunicanti fra loro e può avere una sola apertura o più aperture su strada; ma costituisce – insieme con gli eventuali suoi accessori (retrobottega, locali di deposito, ecc.) situati nello stesso piano o in piano diverso – una sola unità immobiliare.
Occorre però sempre che questi accessori abbiano la comunicazione diretta con il vano o i vani principali costituenti il negozio e la bottega e non possano servire ad uso autonomo ed indipendente (vedi §8. della citata Istruzione sull’Accertamento generale dei fabbricati urbani).

I locali occupati da barbieri, modiste, orologiai, nonché gli uffici telefonici, le ricevitorie postali, i banchi del lotto, le esattorie delle imposte dirette, le agenzie bancarie o assicurative, le biglietterie, le sale d’aspetto delle linee automobilistiche di servizio pubblico, ambulatori medici, ecc. posti in comuni locali che hanno ingresso diretto dalla strada pubblica e le comuni caratteristiche dei locali per bottega, i locali adibiti ad esposizione o a “music-store” ed in genere quei singoli o gruppi di locali – costituenti unità immobiliari – dove si effettua la vendita, con prevalenza al dettaglio, di merci, di manufatti, prodotti, derrate, ecc. e quei locali dove la vendita si accompagna con prestazioni di servizio come, ad esempio: trattorie e ristoranti, pizzerie, panetterie ( intese come locali di vendita al minuto del pane ), bar, caffè, ecc. (9)

Massima N. 65
Negozi
Un locale avente accesso indipendente, adibito ordinariamente alla vendita di merci e prodotti in genere, anche se mancante di mostra, si accerta nella categoria C/1.(6)

Massima N. 111
Accessori delle categorie C/2 E C/3.
Il ragguaglio della superficie degli accessori, in superficie del vano principale, stabilito per la C/1, non si applica alle categorie C/2 e C/3.(6)


Categoria catastale C2
C/2 – Magazzini e locali di deposito; cantine e soffitte se non unite all’unita’ immobiliare abitativa.

Soffitte e cantine Se disgiunte dall’abitazione, andranno censite nella categoria C/2, integrando opportunamente le unita’ tipo. (1)
Stalle e fienili non agricoli La destinazione a stalla e’ gia’ prevista nella categoria C/6, riservando ad essa le classi piu’ basse. Il fienile puo’ essere assimilato a locale di deposito e come tale da censire nella categoria C/2. (1)

Nella categoria C/2 si comprenderanno quei locali – costituenti unità immobiliari – dove si esercita la vendita «all’ingrosso» di merci, prodotti, derrate, ecc. ed anche quei locali che sono adibiti a contenere – in deposito – merci, manufatti, prodotti, derrate, ecc. (10).

Solitamente i locali in C 2 sono di maggiori dimensioni di quelli in C 1, anche se la loro attribuzione è da ritenersi indipendente dalla superficie dell’unità immobiliare, sono ubicati in posizione prevalentemente decentrata e non hanno, di solito, apprestamenti per mostre o un congruo numero di locali interni destinati ad uffici aziendali, tali da far rientrare l’unità immobiliare da dichiarare tra gli immobili a destinazione speciale (categoria D/8), a condizione che siano presenti le caratteristiche richieste dall’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249 e, dunque, non sia suscettibile di destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni (vedi § 1.5 -lettera b) del 5° capoverso e lettera c) del 6°).


Categoria catastale C3
C/3 – Laboratori per arti e mestieri.

Impianti per lavaggio auto Qualora siano dotati di attrezzature semplici, quindi con esclusione di impianti fissi nei locali, verranno considerati come attivita’ artigianali e quindi classati in C/3. Se del tipo automatico, con la presenza di attrezzature specifiche – e sempreche’ non rientrino a far parte di stazioni di servizio – andranno censiti nella categoria D/7 (attivita’ artigianale) (1)

Nella categoria C/3 (laboratori per arti e mestieri), andranno ricomprese le unità immobiliari nelle quali quali operano gli artigiani quali coloro che trasformano semilavorati in merce vendibile (ad esempio, calzolai, fabbri, falegnami, pellicciai, tipografi, vetrai, ecc.) o si occupano di riparazioni (ad esempio meccanici, carrozzieri, elettrauti, ecc.)

L’artigiano può dunque esercitare la propria attività in tali locali non soltanto su commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico (vedi Circolare n. 146 del 2 agosto 1939).

Quando l’esercizio perde il carattere proprio dell’artigianato per assumere quello dell’industria (art. 10, legge 11/8/1939, n. 1249) questi deve essere ricompreso nella categoria “D/1”.

Anche quando sono costituiti da diversi tipi di costruzione, come, ad esempio:
– una falegnameria con tettoia per deposito legnami o dei locali utilizzati per la lavorazione artigianale del marmo;
– caseifici, forni da pane, macelli e molini di scarsa importanza economica e quando occupano comuni locali suscettibili di diversa destinazione ordinaria senza radicali trasformazioni ed anche non presentano le caratteristiche richieste dall’art. 10 della legge, senza tener conto dell’entità del reddito dell’industria in essi locali esercitata;
– officine per la riparazione di autoveicoli;
– impianti per lavaggio autovetture, se dotati di attrezzature semplici e, quindi, con esclusione di impianti fissi nei locali;
– le porzioni di stazioni di servizio adibite ad autofficine e/o autolavaggio chiuso, con idonea attrezzatura e relativa area asservita;
– tutti quei locali nei quali gli artigiani ( p.e.: i fabbri, falegnami, ecc.) provvedono alla lavorazione e trasformazione di semilavorati, in prodotti finiti.
“Questi locali adibiti a laboratori artigianali sono normalmente ubicati in periferia o nel corpo della città e solo eccezionalmente in località centrali.
Di regola non hanno gli adattamenti delle botteghe per la vendita, sebbene talvolta l’artigiano lavori non soltanto per commissione ma anche per la vendita diretta al pubblico.”(9)

Massima N. 69
Forni da pane, caseifici e molini di scarsa importanza.
Per decidere se immobili delle specie sopra dette siano da accertare nella C/3 ovvero nella categoria D/1 si deve tenere conto delle condizioni di fatto in relazione alle vigenti disposizioni per il riconoscimento delle caratteristiche di opifici, e non dell’attuale trattamento d’imposta degli immobili stessi o della entità del reddito della industria in essi esercita.(6)

Massima N. 70
Macello
Un macello si accerta nella categoria D/8 se presenta le caratteristiche richieste dall’art. 10 della Legge .
Si accerta invece nella categoria C/3 se è un comune locale suscettibile di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
Rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652
“i fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1939 n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni”.(6)

Massima N. 111
Accessori delle categorie C/2 e C/3.
Il ragguaglio della superficie degli accessori, in superficie del vano principale, stabilito per la C/1, non si applica alle categorie C/2 e C/3.(6)


Categoria catastale C4
C/4 – Fabbricati e locali per esercizi sportivi.

Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’art.10 della legge 11 agosto 1939, n.1249.(1)

Compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro, e pertanto non rientrano nell’art. 10 della legge:
– ricreatori religiosi;
– costruzioni destinate all’esercitazione dei pompieri;
– sale per ginnastica,
– locali e fabbricati per dopolavoro.

Rientrano nell’art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad:
– opifici,
– teatri,
– cinematografi,
– alberghi
anche se non appositamente costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati) costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie senza radicali trasformazioni.

In ogni caso, non le palestre private a fine di lucro.

I ricreatori religiosi si accertano nella categoria C/4.(9)


Categoria catastale C5
C/5 – Stabilimenti balneari e di acque curative.

Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n.1249.(1)

(compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e pertanto non rientrano nell’art. 10 della legge ).
Rientrano nell’art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad
opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente
costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati)
costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o
commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie
senza radicali trasformazioni.

Gli stabilimenti balneari a fine di lucro vanno accatastati in D/8. (9)


Categoria catastale C6
C/6 – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse.

Costruiti o adottati per tale destinazione, non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e non rientrano nell’art.10 della legge 11 agosto 1939, n.1249.(1)
Stalle e fienili non agricoli La destinazione a stalla e’ gia’ prevista nella categoria C/6, riservando ad essa le classi piu’ basse. Il fienile puo’ essere assimilato a locale di deposito e come tale da censire nella categoria C/2. (1)

Box per auto, posti auto scoperti, rimesse per autoveicoli o per imbarcazioni, autorimesse.
Queste ultime se costruite o adattate per tale destinazione e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, se non hanno fine di lucro e se non rientrano nell’art. 10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n. 514.

Rientrano nell’art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad
opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente
costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati)
costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o
commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie
senza radicali trasformazioni.(9)


Categoria catastale C7
C/7 – Tettoie; posti auto su aree private; posti auto coperti.
Posti auto su aree private e su piani “pilotis” Dette unita’ immobiliari, caratterizzate da spazi – delimitati con segnaletica a terra – ricavati su aree private (posti auto all’aperto) o su spazi coperti, quali i piani “pilotis”, che venivano censiti nella categoria C/6, dovranno trovare collocazione nella categoria C/7, opportunamente integrata nelle sue unita’ tipo. (1)

Quando sono destinate ad uso pubblico, si determina la sola consistenza.
Lavatoi pubblici coperti; posti auto su aree private coperte o su piani “pilotys”.
Queste ultime unità immobiliari, caratterizzate da spazi – delimitati con segnaletica a terra – ricavati su aree o spazi coperti privati, quali i piani “pilotys”, e che venivano censite nella categoria C/6, troveranno collocazione nella categoria C/7, opportunamente integrata nelle sue unità tipo.(9)


II – IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE

Quando rientrano nell’art.10 della legge 11 agosto 1939, n. 1249, come modificato dal D.L. 9 aprile 1948, n.514, e quando hanno fine di lucro (1)


GRUPPO D
Categorie catastali D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 D11 D12


Categoria catastale D1
D/1 – Opifici.

Cabine elettriche Per dette unita’ immobiliari resta confermata la categoria D/1. (1)

Fabbricati ove si svolge un’attività industriale a mezzo di meccanismi inamovibili per necessaria infissione, ovvero gli stabilimenti o le fabbriche che occupano interi fabbricati o porzioni di fabbricati nei quali si svolge un’attività intesa a produrre un bene economico e, comunque, capace di trasformare la materia prima in prodotti finiti e vendibili, (ad esempio:
– una fabbrica di automobili o di motocicli,
– un polverificio,
– uno zuccherificio,
– una distilleria, ecc.), o intesa a generare prodotti e servizi per venderli
ad altri o ricavarne un utile ( ad esempio:
– autosilos dotati di impianti di sollevamento delle autovetture per
l’attività di ricovero delle stesse );
– falegnamerie che non hanno carattere artigianale,
– cabine elettriche,
– centrali idroelettriche;

rientrano nella stessa categoria anche:
– forni da pane,
– caseifici e molini di rilevante importanza economica e cioè, quando,
per le condizioni di fatto, si possono, loro riconoscere le caratteristiche
di opifici.(9)


Categoria catastale D2
D/2 – Alberghi e pensioni.

Villaggi turistici Dovranno essere censiti nella categoria D2 in quanto caratterizzati da finalita’ alberghiere. (1)

– Villaggi turistici;
– case di riposo o pensionati per anziani;
– locande.
(quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art.10 della Legge)(9)


Categoria catastale D3
D/3 – Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli; arene, parchi giochi, zoo-safari.

Discoteche, parchi gioco, zoo-safari e simili Le attivita’ esercitate sono caratterizzate essenzialmente dalla cessione di servizi o svaghi a pagamento (emissione di biglietti SIAE) e sono pertanto assimilabili a quelle esercitate nei locali per spettacolo, quindi tali unita’ dovranno essere censite nella categoria D/3. (1)

– Arene,
– discoteche,
– parchi giochi,
– parchi zoo
– zoosafari.
(quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art.10 della Legge).(9)


Categoria catastale D4
D/4 – Case di cura ed ospedali.

(quando abbiano fini di lucro)(9)


Categoria catastale D5
D/5 – Istituti di credito, cambio ed assicurazione.

Limitatamente ai fabbricati o parti autonome di essi e non le comuni agenzia bancarie o quelle assicurative che devono rientrare, secondo il concetto dell’ordinarietà prevalente ( non occasionale ) nella zone ed in base alle caratteristiche costruttive e all’uso appropriato, in una delle categorie dei gruppi A (p.e. A/10) o C (p.e. C/1).
(quando abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10 della Legge).(9)


Categoria catastale D6
D/6 – Fabbricati, locali, aree attrezzate per esercizi sportivi.

Impianti con attrezzature sportive (anche con coperture pressurizzate) Se a fine di lucro dovranno essere censiti nella categoria D/6. Si considerano attrezzature sportive anche i campi da golf, i maneggi e simili. (1)

– Sale per bowling,
– stadi e piscine;
– aree con attrezzature sportive;
– campi sportivi senza costruzioni ( p.es.: calcetto, tennis, palla a volo,
basket, baseball, ecc.) o con semplici gradinate ( quando abbiano fine di
lucro );
– impianti con attrezzature sportive, anche con coperture pressurizzate.

Si considerano attrezzature sportive anche i campi da golf, i maneggi e simili.
(quando non abbiano le caratteristiche per rientrare nell’art. 10 della Legge ed abbiano fine di lucro).(9)


Categoria catastale D7
D/7 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’ attivita’ industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

Aree per deposito (rottami, inerti ecc.) Nel caso in cui oltre al deposito si svolga nelle aree un’attivita’ di lavorazione e commercializzazione del materiale (anche se con carattere, sussidiario), esse dovranno essere censite nella categoria D/7. (1)
Impianti per lavaggio auto Qualora siano dotati di attrezzature semplici, quindi con esclusione di impianti fissi nei locali, verranno considerati come attivita’ artigianali e quindi classati in C/3. Se del tipo automatico, con la presenza di attrezzature specifiche – e sempreche’ non rientrino a far parte di stazioni di servizio – andranno censiti nella catergoria D/7 (attivita’ artigianale) (1)
Capannoni prefabbricati per attivita’ produttive varie Tali manufatti dovranno essere censiti nella categoria D/8 a meno che, per l’attivita’ ivi esercitata, non rientrano nelle fattispecie previste per la categoria D/7. (1)

D7 sono dunque i fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’ attivita’ industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, per esempio un fabbricato costruito per soddisfare determinate esigenze di un opificio industriale al quale non può essere incorporato perché da esso distaccato.
Sono compresi in essi:
– caselli esistenti negli svincoli autostradali
– i locali per deposito di attrezzi esistenti lungo le autostrade concesse all’industria privata,
– gli impianti per lavaggio auto se del tipo automatico con presenza di attrezzature specifiche e sempreché non rientrino a far parte delle stazioni di servizio;
– le discariche per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani con gestione reddituale;
– aree di deposito di rottami, inerti, ecc. nel caso in cui, oltre al deposito, nelle aree si svolga l’attività di lavorazione e commercializzazione del materiale, anche se con carattere sussidiario;
– gli impianti di depurazione delle acque di rifiuto di proprietà di persona o società esterna o estranea al complesso abitativo (condomini “orizzontali” o consorzi residenziali) per cui si possa ipotizzare che la relativa gestione sia reddituale;
– le porzioni di costruzioni utilizzate dai concessionari d’auto, se dotati di locali con attrezzature specifiche per le operazioni di manutenzione degli autoveicoli;
– i caselli ferrotranviari;
– centrali del latte;
– i fabbricati per gli impianti di estrazione di acque dal sottosuolo ed in genere le industrie denominate “di occupazione” ovverosia le “industrie estrattive” (quelle cioè, che hanno lo scopo di ricavare direttamente dal sottosuolo i suoi prodotti).(9)


Categoria catastale D8
D/8 – Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’ attivita’ commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.

Autosilos – Ove l’immobile sia dotato di impianti di sollevamento delle auto per l’attivita’ di ricovero delle stesse, andra’ censito nella categoria D/8. (1)
Parcheggi a pagamento su aree private Anche in tali fattispecie l’attivita’ esercitata consiste nella prestazione di servizi e quindi questi dovranno essere censiti nella categoria D/8. (1)
Campeggi Per tali unita’ e’ predominante la prestazione di servizi e l’attivita’ che vi si svolge ha essenzialmente un carattere commerciale; dovranno pertanto essere censiti nella categoria D/8. (1)
Fabbricati destinati a grande distribuzione (ipermercati, supermercati). Dovranno essere censiti nella categoria D/8. (1)
Serre Normalmente rientrano nell’ambito dell’attivita’ agricola e come tali sono censite nel catasto terreni. Nel caso in cui la loro funzione sia solo di stoccaggio di piante e fiori anche se in stato vegetativo, andranno censite nella categoria D/8 in quanto e’ preminente l’attivita’ commerciale. (1)

Sono compresi in essi:
– le aree per deposito di rottami o inerti,
– porti turistici, ecc. qualora la loro destinazione sia di semplice
stoccaggio;
– capannoni industriali utilizzati per la conservazione dei surgelati;
– macelli;
– campeggi;
– fiere;
– spazi espositivi;
– mostre;
– mercati;
– compendi commerciali;
– fabbricati destinati a grande distribuzione, specialmente nei casi di
grossi complessi e con rilevanti caratteristiche prettamente commerciali
come i
– grandi magazzini di supermercati,
– ipermercati
– autogrill autostradali;
– autosilos privi di impianti di sollevamento ed i parcheggi “a raso” di tipo
pubblico;
– parcheggi a pagamento su aree private;
– i posti barca nei porti turistici costituiti da ben delimitati specchi d’acqua sui quali vengono esercitati diritti reali – ancorché in regime di concessione demaniale – e caratterizzati dalla presenza di servizi, quali:
– l’approdo, anche se del tipo galleggiante,
– l’allaccio per la fornitura d’acqua, luce, telefono, oltre ad eventuali
– locali di uso esclusivo;
– serre, nel caso in cui la loro funzione sia di solo stoccaggio di piante e fiori, anche se in stato vegetativo, in quanto è preminente l’attività commerciale.(9)


Categoria catastale D9
D/9 – Edifici galleggianti o assicurati a punti fissi del suolo; ponti privati soggetti a pedaggio; aree attrezzate per l’appoggio di palloni aerostatici e dirigibili.


Categoria catastale D10
D/10 – Residence.

Nella categoria D/10 si dovranno censire i “residence”, anche se gestiti in multiproprieta’. Per detta tipologia infatti l’offerta dei servizi da parte di specifiche
societa’ di gestione e le dotazioni comuni (strutture ricreazionali, associative, ristoranti ecc.) rappresentano un rilevante entita’ economica e pertanto tali immobili non possono essere assimilati alle unita’ abitative
censite, come tali, nel gruppo A. Ove il “residence” sia dichiarato per singole unita’ funzionali (e’ il caso ordinariamente riscontrabile per le multiproprieta’), ciascuna di esse dovra’ essere censita nella categ. D/10 e le rispettive rendite dovranno essere riferite al valore di mercato delle singole unita’ comprensive quindi dei diritti su tutti i beni immobiliari comuni.(1)

Nel caso in cui le caratteristiche di destinazione e tipologiche sia tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale furono costruiti ( costruzioni strumentali all’esercizio dell’attività agricola diverse dalle abitazioni, quali, ad esempio:
– i silos in muratura per stagionatura di foraggi o per la conservazione di cereali,
– locali o strutture a servizio dell’attività agricola adibite alla mera “protezione” di piante allo stato vegetativo non su suolo naturale, che siano, però, prodotti delle colture praticate dall’azienda cui i manufatti stessi sono asserviti, ecc.), comprese quelle costruzioni destinate ad attività agrituristiche.
Sono riconosciute rurali le costruzioni, appartenenti al possessore o all’affittuario dei terreni, che servono:
a) all’abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra,
alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e
alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell’immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate;
b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 3215;
c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;
d) alla protezione delle piante,
alla conservazione dei prodotti agricoli e
alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lett. c) del
comma 2 dell’articolo 3216.(9)

L’AGRITURISMO
I requisiti essenziali, oggettivi e soggettivi, che configurano e caratterizzano l’attività di agriturismo sono:
–> l’esistenza di un’azienda agricola condotta da un imprenditore agricolo
ai sensi dell’art. 2135 c.c.;
–> l’espletamento di un’attività di ricezione ed ospitalità in strutture
interne all’azienda suddetta;
–> la prevalenza delle attività agricole (dirette o connesse) rispetto a
quella di gestione dell’agriturismo;
–> la somministrazione prevalente di prodotti propri o derivati da materie
prime direttamente provenienti dal fondo. (9)


Categoria catastale D11
D/11 – Scuole e laboratori scientifici privati.

Nella categoria D/11 – in considerazione dell’attivita’ imprenditoriale svolta – dovranno essere censiti gli immobili destinati a scuole private e che rispondano alla normativa prevista per l’esercizio di tale attivita’.(1)


Categoria catastale D12
D/12 – Posti barca in porti turistici, stabilimenti balneari.

Unita’ immobiliari caratterizzate da concessione demaniale per l’uso dello specchio d’acqua e dell’arenile. (1)
Nella categoria D/12 andranno censiti i posti barca nei porti turistici, costituiti da ben delimitati specchi d’acqua sui quali vengono esercitati diritti reali ancorche’ in regime di concessione demaniale, caratterizzati dalla presenza di servizi, quali l’approdo al molo (anche di tipo galleggiante), l’allaccio per fornitura di acqua, luce, telefono oltre ad eventuali locali di deposito di uso esclusivo. Nella stessa categoria andranno censiti gli stabilimenti balneari, oggetto di concessione demaniale, che hanno fine di lucro. (1)

Beni costituiti da ben delimitati specchi d’acqua, sui quali vengono esercitati diritti reali ancorché in regime di concessione demaniale, caratterizzati dalla presenza di servizi, quali
– l’approdo al molo ( anche di tipo galleggiante)
– l’allaccio alla fornitura di acqua, luce, telefono, oltre ad eventuali locali di
deposito di uso esclusivo.
Nella stessa categoria andranno censiti gli stabilimenti balneari, oggetto di concessione demaniale, che hanno fine di lucro.
Si noterà che alcune categorie del gruppo D ripetono le definizioni di altre categorie dei gruppi precedenti: D/4 e B/2, D/6 e C/4, D/7 e C/3, D/8 e C/1.
Ciò che distingue le categorie del gruppo D da quelle del gruppo C è la presenza d’impianti fissi e la loro caratteristica di poter essere modificate nella destinazione solo con radicali lavori di trasformazione;
mentre le D/4 ( le cliniche private ) differiscono dalle B/4 in quanto hanno fine di lucro.
È bene ricordare che i locali destinati ad abitazione del personale di custodia degli immobili di categoria D ( con la sola eccezione degli alloggi per i guardiani delle dighe ) devono sempre essere dichiarati separatamente dall’azienda, come unità immobiliari appartenenti al gruppo A.(9)


III – IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE GRUPPO E


GRUPPO E
Categorie catastali E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9

Rientrano nell’art. 10 della legge, quando hanno fine di lucro:
a) i fabbricati (o parti distinte ed autonome di fabbricati) destinati ad
opifici, teatri, cinematografi ed alberghi, anche se non appositamente
costruiti per tali destinazioni;
b) i fabbricati (o parti nettamente distinte ed autonome di fabbricati)
costruiti per le speciali esigenze di una specifica attività industriale o
commerciale e tali da non essere suscettibili di destinazioni ordinarie
senza radicali trasformazioni.(9)


Categoria catastale E1
E/1 – Stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei; stazioni per metropolitane; stazioni per ferrovie; impianti di risalita in genere.

Funivie , sciovie e simili Per le loro caratteristiche dovranno essere censite nelle categorie E/1. (1)

Stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, stazioni per metropolitane, funivie, sciovie, ecc.(9)


Categoria catastale E2
E/2 – Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.


Categoria catastale E3
E/3 – Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche.

– Recinti chiusi per:
mercati, sosta e ricovero bestiame, ecc.
– Edicole per giornali,
– chioschi per bar,
– rifornimento di autoveicoli,
– sale di aspetto di tranvie;
– le stazioni autotranviarie;
– le stazioni di servizio autostradali adibite a vendita di carburanti e
lubrificanti dotati di:
– area scoperta pertinente di eventuale autolavaggio ( a spazzole
rotanti ),
– di chiosco,
– di piccolo locale di deposito,
– nonché di locale per una esigua e contenuta attività di vendita dei
principali articoli di autoaccessori.
I chioschi per rifornimenti di autoveicoli devono formare oggetto di dichiarazione da compilarsi su scheda bianca Mod. 1 e vanno accertati nella categoria E/3, anche se appositamente costruiti.
L’obbligo della dichiarazione e le modalità di accertamento sussistono anche se essi sorgono su suolo pubblico in concessione.
– tettoie ad uso pubblico sulle spiagge,
– padiglioni di Enti Comunali di Assistenza, pese pubbliche, gli orinatoi
pubblici (vespasiani);
– gli impianti di depurazione delle acque di rifiuto a gestione residenziale
pubblica o privata, senza scopo di lucro.(9)

Massima N. 76
Stazioni autotramviarie.
Le costruzioni ad uso di stazioncine autotramviarie comprendenti vani, anche non totalmente chiusi, per il pubblico, per il personale, per vendita giornali, ecc., devono essere singolarmente dichiarate con scheda bianca Mod. 1 ed accertate nella E/3.(6)

Massima N. 77
Padiglioni degli enti comunali di assistenza.
I padiglioni destinati ad uso di refettori con cucina espressamente costruiti dagli Enti Comunali di Assistenza devono essere accertati nella E/3.(6)

Massima N. 79
Tettoie ad uso pubblico gratuito sulle spiagge.
Le tettoie ad uso pubblico gratuito sulle spiagge si accertano nella categoria E/3.(6)

Massima N. 80
Orinatoio pubblico.
Un orinatoio pubblico ( gratuito o a pagamento ) costituito da costruzione in muratura chiusa e coperta e non trasportabile si accerta nella categoria E/3.(6)


Categoria catastale E4
E/4 – Recinti chiusi per mercati, fiere, posteggio bestiame e simili.

Le aree attrezzate a sosta per caravan, senza fine di lucro, dovranno essere inquadrate nella categoria E/4. (1)

Tettoie infisse su suolo pubblico o di transito adibite a mercato pubblico;
L’unità immobiliare destinata a fiera costituita soprattutto da aree scoperte, di volta in volta appositamente attrezzate con strutture e stand movibili – per le esigenze espositive, attrezzate unicamente con semplici costruzioni destinate a soddisfare le esigenze primarie ( biglietteria, servizi igienici, accoglienza, etc.). Solo in tale fattispecie, che rappresenta una naturale evoluzione del concetto di “recinto”, l’unità immobiliare è censita nel gruppo E ed in particolare nella categoria E/4.(9)


Categoria catastale E5
E/5 – Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.


Categoria catastale E6
E/6 – Fari, semafori, torri per rendere pubblico l’uso dell’orologio.


Categoria catastale E7
E/7 – Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.

Quando detti fabbricati sono di proprietà di privati si assoggettano o meno alla determinazione della rendita catastale secondo che siano ceduti in affitto o gratuitamente.(9)

Massima N. 59
Accertamento di locali di proprietà di privati adibiti all’esercizio pubblico dei culti.
I locali di proprietà di privati adibiti all’esercizio pubblico dei culti, quando hanno le caratteristiche proprie all’uso specifico cui sono destinati, si assegnano alla categoria E/7 e si assoggettano o meno alla determinazione della rendita catastale, secondo che siano ceduti in affitto o gratuitamente.
Si assegnano invece alla categoria che ad essi compete per le loro caratteristiche costruttive e per il loro uso appropriato quelli, di tali locali, che sono adibiti all’esercizio pubblico dei culti senza particolari adattamenti o trasformazioni anche se sono dati in uso gratuito.(6)


Categoria catastale E8
E/8 – Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.

Massima N. 81
Sepolcreto privato.
Un sepolcreto privato esterno all’area del cimitero, ancorché adiacente al perimetro di esso, deve essere separatamente accertato nella categoria E/8.(6)


Categoria catastale E9
E/9 – Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E.

Aree per deposito (rottami, inerti ecc.) Nel caso in cui vi sia semplice stoccaggio del materiale dovranno essere censite nella categoria E/9. (1)

Ad esempio:
– le discariche per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani ( quando la loro
gestione non configura fonte reddituale);
– i magazzini per consorzi agrari,
– gli acquedotti civici (torri piezometriche,
– vasche per la riserva idrica,
– locali per i depuratori e regolazione dell’acqua potabile),
– i mattatoi pubblici,
– i campi sportivi pubblici,
– i campi di tiro a segno,
– le piscine, ecc.
(esenti permanentemente dalla imposta fabbricati).(9)

Massima N. 73
Campi sportivi
I campi sportivi vanno di norma accertati nella categoria E/9.
Qualora però abbiano fine di lucro e per le loro caratteristiche rientrino nell’art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 vanno accertati nella categoria D/6.
Rientrano nell’art. 10 del R. decreto-legge 13 aprile 1939-XVII n. 652 :
“i fabbricati destinati ad opifici ed in genere i fabbricati di cui all’art. 28 della legge 8 giugno 1939 n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni”.(6)

Massima N. 74
Campi di tiro a segno
I campi di tiro a segno si accertano nella categoria E/9.(6)

Massima n. 78
Lavatoi pubblici
I lavatoi pubblici coperti o scoperti si comprendono nella categoria E/9.
Per essi si determina la sola consistenza.(6)


UNITA’ DA ASCRIVERE A CATEGORIE FITTIZIE

Le unità ascrivibili alle cosiddette categorie fittizie (F1, F2, …), devono essere individuate esclusivamente nell’elaborato planimetrico, con esclusione della presentazione di singole planimetrie. (4)
Come è noto, sono indicate come categorie fittizie (F1 = area urbana, F2 = unità collabenti, F3 = unità in corso di costruzione, F4 = unità in corso di definizione ed F5 = lastrico solare) quelle che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane, unità in via di costruzione ecc…..) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa. La presentazione delle planimetrie non è mai prevista per le unità ascrivibili in queste categorie. Si precisa che tali unità possono anche essere dichiarate come beni comuni censibili (BCC, ex partita speciale 0).(4)

Le entità urbane di tipo F sono state istituite contemporaneamente alla procedura DOCFA per identificare quei casi in cui l’u.i. non produce reddito.
Sono tipologie sempre esistite, ma che sono state codificate per permettere alla macchina di riconoscerle.
Il gruppo F non ha alcuna rendita catastale, non deve essere mai rappresentato in planimetria, ma sempre e solo sull’elaborato planimetrico.(9)


GRUPPO F
Categorie catastali F1 F2 F3 F4 F5


Categoria catastale F1
F/1 – Aree urbane.

Non deve essere presentata la planimetria catastale in quanto, qualora l’area urbana scaturisca da un tipo di frazionamento, l’area stessa è già definita da una nuova particella; qualora, viceversa, essa nasca come subalterno di una particella urbana, l’area deve essere rappresentata unicamente nell’elaborato planimetrico, da redigere – in questo caso – anche in assenza di parti comuni, naturalmente nella scala grafica opportuna. (4)
Occorre indicarne la superficie nel relativo campo “Sup. cat.” del Docfa. (4)

Aree di corte urbana che, per qualche motivo ( di solito per effettuare una successiva compravendita ) non sono legate ad alcuna unità immobiliare appartenente agli altri gruppi.(9)


Categoria catastale F2
F/2 – Unita’ collabenti.

L’attribuzione della categoria F/2 – Unità collabenti è regolamentata dal decreto del Ministro delle Finanze 2 gennaio 1998, n. 28, art. 3, comma 2, per quelle costruzioni caratterizzate da un notevole livello di degrado che ne determina una incapacità di produrre ordinariamente un reddito proprio. In particolare, il menzionato comma 2 prevede che tali costruzioni, ai soli fini dell’identificazione, “possono formare oggetto di iscrizione in catasto, senza attribuzione di rendita catastale, ma con descrizione dei caratteri specifici e della destinazione d’uso”. Per tali immobili sussiste, quindi, la possibilità e non l’obbligo dell’aggiornamento degli atti catastali.

La nota 29439/2013 della Direzione centrale catasto e cartografia dell’Agenzia delle Entrate ha precisato che la categoria F/2 – Unità collabenti, priva di rendita catastale, non è ammissibile quando l’unità immobiliare è censibile in un’altra categoria o quando l’unità non è individuabile o perimetrabile.

L’attribuzione della categoria F/2 non è ammissibile quando il fabbricato che si vuole censire risulta comunque iscrivibile in altra categoria catastale, o non è individuabile e/o perimetrabile.

Per entrambe le fattispecie di immobili in esame – abitazione e fabbricato produttivo – quando lo stato di fatto non consente comunque l’iscrizione in altra categoria catastale, risulta attribuibile la destinazione F/2 – Unità collabenti, essendo soddisfatti i presupposti di individuazione e/o perimetrazione del cespite.

Si tratta delle unità che in parte o in toto sono inabitabili:
unità parzialmente demolite, dirute, o che, in ogni caso, non producono reddito.
Per queste unità è necessaria una relazione tecnica che sia breve, ma non lapidaria, contenente i dati del tecnico dichiarante e gli identificativi catastali dell’u.i.;
la descrizione dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle strutture, le dotazioni tecnologiche e lo stato di manutenzione; documentazione fotografica ( consigliabile, ma non obbligatoria).
Non è consentito dichiarare unità collabenti partendo da unità già denunciate, quindi è possibile presentare un’u.i. in F/2 solo con documenti di ACCATASTAMENTO, ma mai in variazione.

* Il solo modo di intervenire con Docfa su u.i. divenute inagibili è la DEMOLIZIONE TOTALE.(9)


Categoria catastale F3
F/3 – Unita’ in corso di costruzione.

La relazione tecnica prevista dalla circ. 2/84 deve essere inserita succintamente nell’apposito campo del DOCFA “relazione tecnica”. (4)

Con la circolare n. 4 del 29 ottobre 2009  viene ribadito che le categorie F3 ed F4 devono rappresentare solo una temporanea iscrizione negli atti catastali in attesa della definitiva destinazione da conferire al bene.

Tale attribuzione temporanea trova ragione nell’esigenza dei titolari di immobili di identificare porzioni immobiliari, che di per se’ stesse non costituiscono unità immobiliari, per le finalità più disparate (compravendita, iscrizione di ipoteche su porzioni di unità immobiliari, donazioni di parti di immobili non costituenti unità immobiliari, ecc)

Pertanto tali categorie sono sono necessariamente provvisorie (dai 6 ai 12 mesi), con possibilità di ottenere la proroga mediante la presentazione di apposita dichiarazione del proprietario circa la mancata ultimazione dell’immobile. (vedi circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016)

E ancora,  secondo la  circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E del 13 giugno 2016, il Comune ha facoltà di produrre sempre, e quindi anche per le unità immobiliari impropriamente censite nelle categorie F/3 ed F/4, segnalazioni al competente Ufficio dell’Agenzia, nel rispetto delle procedure dettate dall’articolo 3, comma 58, della legge n. 662 del 1996 o dell’art. 1, comma 336, della legge n. 311 del 2004.
Nel primo caso (legge n. 662/1996) trattasi di una generica segnalazione del comune finalizzata alla verifica di immobili il cui classamento risulti non aggiornato ovvero palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche. Nel secondo caso (legge n. 311/2004) trattasi di segnalazioni fondate su elementi concreti concernenti la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie sugli immobili. Una volta ricevute simili segnalazioni, l’Agenzia delle Entrate notificherà ai soggetti intestatari la necessità di avviare le dovute procedure di aggiornamento catastale entro tempi stabiliti, ed in caso di inadempimento di questi ultimi provvederà d’ufficio ad effettuare le verifiche necessarie e ad aggiornare la banca dati catastale secondo quanto accertato. Gli intestatari inadempienti saranno sottoposti al pagamento delle spese e delle sanzioni amministrative.

Si tratta di u.i. esclusivamente di nuova costruzione per le quali non risulta ancora ultimata la costruzione.
Si ricorre a questa categoria, in genere, quando è necessario fare una compravendita prima dell’ultimazione del fabbricato.
Anche in questo caso deve essere allegata una breve relazione tecnica, contenente:
i dati del tecnico dichiarante;
gli identificativi catastali dell’u.i.u.;
la descrizione dei lavori eseguiti;
seguiti dalla dichiarazione:
“in vista di una sua utilizzazione per atti traslativi o per altra funzione giuridica”. (9)


Categoria catastale F4
F/4 – Unita’ in corso di definizione.

Non deve essere redatta la planimetria; l’identificazione avviene esclusivamente attraverso l’elaborato planimetrico, il quale deve essere sempre presentato, anche in assenza di parti comuni. Si precisa inoltre che l’utilizzo della categoria F4 è corretto solo qualora si costituiscano porzioni di vano, ovvero in caso di intervento edilizio di ristrutturazione in cui vengano abbattuti muri divisori e di confine tra le varie unità. (4)

In tema di individuazione della categoria fittizia F/4, si specifica che in caso di individuazione di porzioni immobiliari – facenti parte di unità immobiliare censita in catasto con attribuzione di rendita in vista di trasferimento di diritti od altra equivalente finalità – a ciascuna di esse deve essere comunque attribuita una propria redditività (quota parte di quella complessiva), al fine di porre il contribuente nella condizione di espletare i propri doveri fiscali. Si specifica altresì che, in caso di opere edilizie già eseguite, le porzioni derivate possono assumere direttamente le caratteristiche di unità immobiliare autonoma. a tal riguardo si evidenzia il tipico esempio di stralcio di n vano, o porzione di esso, da un’abitazione. Qualora i lavori siano eseguiti, prima del trasferimento, ciascuna delle due porzioni immobiliari (ivi compreso il singolo vano), può conservare le caratteristiche di unità immobiliare, in via transitoria fino alla fusione con l’unità contigua. Parimenti, nel caso di lavori di separazione non eseguiti, ciascuna porzione immobiliare è dichiarata con proprio identificativo e scheda planimetrica autonoma, associando a ognuna di esse la quota parte della rendita complessiva e rappresentando con linea a tratto e punto le dividenti delle porzioni ed a tratteggio, nella medesima scheda, le parti immobiliari complementari.(8)

Il censimento nella categoria fittizia F4 è consentito solo in presenza di interventi di ristrutturazione dell’intero organismo edilizio, limitatamente all’intervallo temporale che intercorre tra la completa demolizione dei tramezzi e la realizzazione delle nuove unità immobiliari, con o senza ampliamento della volumetria preesistente.(8)

Conformemente a quanto già rappresentato nella circolare 4/2009, si chiarisce che la variazione con causale “divisione” è utilizzata ogni volta che, per una distinta unità immobiliare, gli interventi di trasformazione edilizia danno luogo a due o più unità immobiliari, individuate come cespiti indipendenti in grado di produrre un reddito proprio. qualora non siano verificate tali circostanze, trovano applicazione le altre causali presenti nella procedura Docfa, secondo la prassi in vigore. (8)

Sono il corrispondente delle F/3 per la denuncia di variazione.
Si tratta di u.i. non ancora definite, per es.:
– frazionamento di ville da cui sono ricavati miniappartamenti per i quali non
siano ancora definiti la forma e/o il numero delle u.i. e per i quali, come nel
caso precedente, è necessario addivenire a un atto di compravendita;
– oppure le porzioni di u.i. incapaci di produrre reddito autonomamente,
come nel caso di stanze che vengono scorporate da un appartamento per
essere compravendute, ecc.
Anche per questa categoria si richiede una breve relazione tecnica.(9)


Categoria catastale F5
F/5 – Lastrici solari.

Occorre indicarne la superficie nel relativo campo “Sup. cat.” del Docfa. (4)

Qualora una ditta diversa da quella del piano sottostante intenda sopraelevare, si istituisce il lastrico solare per poter procedere alla compravendita del lastrico stesso.(9)


Circolare n. 15232 del 21/02/2002
Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4

PREMESSA
1 unita’ immobiliari composte da due o più porzioni, sulle quali gravano diritti reali non omogenei
2 nuovo accatastamento con modello 3 spc riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico
3 fabbricato costruito su particelle con intestazioni diverse (senza un atto reso pubblico disciplinante il diritto di superficie)
4 fabbricato ricostruito in condominio con diritti reali non precisamente determinanti
5 unita’ immobiliare costruita da una ditta su un terreno di terzi
6 unita’ immobiliari edificate su terreni per i quali e’ in corso la procedura di esproprio chiarimenti sulle unità fittizie F/3 e F/4
Le Direzioni Compartimentali sono invitate a trasmettere la presente nota agli uffici operativi dell’Agenzia, posti nella circoscrizione territoriale di competenza.
La Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi, che legge per conoscenza, è pregata di rendere noto il contenuto della presente, mediante pubblicazione sul sito Internet, nella pagina dedicata alla procedura “DocFa 3.0”.(9)

Casi particolari di intestazioni catastali e disposizioni inerenti le categorie fittizie F/3 e F/4
Nuovo accatastamento con mod. 3 SPC riportante a pagina 3 una ditta priva di titolo legale reso pubblico
Questa fattispecie si presenta esclusivamente nel caso in cui la ditta da intestare al catasto urbano sia dichiarata, dalle parti interessate, priva di titolo legale reso pubblico.
Tale dichiarazione può avvenire barrando l’ultima casella del mod. 3 SPC, in terza pagina, ovvero con apposita attestazione.
La dichiarazione di accatastamento deve riportare, nel campo “Eventuale specificazione del diritto”, la dicitura:
“Ris 1 – Ditta priva di titolo legale reso pubblico”.
L’Ufficio provvede, dopo la registrazione della dichiarazione, ad inserire la “Riserva atti pas-saggi intermedi non esistenti” ed a cancellare nel contempo l’annotazione riportata dal tecnico nel campo “Eventuale specificazione del diritto”.
Per provvedere a tale adempimento l’Ufficio può operare con le applicazioni disponibili, compilando una nota di voltura mediante la procedura “Funzioni d’Ausilio”.
Ovviamente le risultanze iscritte negli atti del catasto vanno notificate a cura dell’Ufficio al domicilio fiscale dei soggetti risultanti iscritti negli atti catastali, come ordinariamente previ-sto per le volture, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.
Si coglie l’occasione, inoltre, per formulare alcune considerazioni in merito al corretto utilizzo della causale di variazione “Frazionamento per trasferimento di diritti”.
Come già specificato con la predetta circolare n. 9/2001, tale causale, che comporta l’attribuzione della categoria F/4 alla porzione di unità soggetta al successivo trasferimento di diritti, deve essere usata esclusivamente nel caso in cui una delle parti in cui si divide l’unità immobiliare non presenti autonomia reddituale e funzionale.
Si ricorda, altresì, che la categoria F/4, che comporta la non attribuzione di rendita, deve rappresentare uno stadio temporaneo dell’unità immobiliare.
Infatti, una permanenza prolungata negli atti catastali di tale categoria può concorrere a favorire, anche se involontariamente, comportamenti tesi all’elusione fiscale.
Pertanto, si invitano gli Uffici a controllare che tale fattispecie sia limitata nel tempo, ritenendo fisiologica una permanenza della categoria F/4 negli atti del Catasto non superiore ai sei mesi.
Nel caso, invece, che detta circostanza si protraesse oltre tale periodo, gli Uffici dovranno invitare le parti interessate a regolarizzare le iscrizioni catastali delle unità immobiliari coinvolte, intervenendo d’ufficio in caso di mancata risposta, anche attraverso opportuni sopralluoghi, ed irrogando, quando ne ricorra il caso, le previste sanzioni.
Ovviamente, le risultanze dell’intervento dell’Ufficio, come ad esempio un eventuale annullamento degli effetti della denuncia di variazione, dovranno essere motivate adeguatamente e notificate a tutte le parti interessate.
Analoga attenzione dovrà essere posta anche nel caso di attribuzione della categoria F/3, tenendo presente che è tollerabile la presenza in atti di tale qualificazione per un intervallo di tempo maggiore.(9)


Riferimenti normativi linkabili:

(1) Circolare 14/03/1992 n. 5 – Min. Finanze – Catasto e Servizi Tecnici Erariali
(2) Nota C1/1022/94 della Direzione Centrale del Catasto
(3) Circolare Agenzia del Territorio n. 4 del 16 maggio 2006
(4) Circolare Agenzia del Territorio n. 9/T del 26 novembre 2001
(5) Circolare Agenzia del Territorio n. 4 del 29 ottobre 2009
(6) Circolare n. 134 del 6 luglio 1941 – Quadro Generale delle Categorie e Massimario
(7) Circolare Agenzia delle Entrate n. 27/E  del 13 giugno 2016
(8) Nota Agenzia del Territorio prot. n. 17471 del 31 marzo 2010 
(9) Quadro Generale delle Categorie Catastali – Geolive
(10) Circolare Ministero delle Finanze n. 127 del 18 luglio 1939


About the Author
Simone Casini Architetto - Nato a Firenze dove ho conseguito la Laurea in Architettura con il massimo dei voti. Esercito da oltre vent'anni la professione di Architetto in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione sia pubblici che privati. A ciò affianco l'attività di certificatore energetico, perito e valutatore immobiliare.

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