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Circolare Ministero Finanze n. 5 del 14 marzo 1992 – Catasto e Servizi Tecnici Erariali

Revisione generale della qualificazione della classificazione e del classamento del N.C.E.U

Sintesi:

Integrazione e modifiche al quadro generale delle categorie. (Soppresse: A/5. A/6. B/8) (Istituite: D/10. D/11. D/12).

Testo: 

Concluse  le operazioni  di revisione degli estimi urbani con la pubblicazione
sulla  G.U. delle  nuove tariffe,  occorre completare  la fase operativa della
revisione  della qualificazione,  classificazione e  classamento, gia’ avviata
conformemente  alle disposizioni  impartite con  la circolare n.4 del 3 maggio
1991.
Con  detta circolare  sono state anticipate le varie operazioni nelle quali si
articola la revisione stessa.
E’  comunque opportuno  premettere che nel corso dei lavori, in relazione alle
informazioni  che  periodicamente  verranno  chieste  agli  uffici  nonche’ in
relazione  alle scadenze  piu’ avanti indicate, questa Direzione si riserva di
emanare ulteriori istruzioni.
Tanto  premesso, sciogliendo  la riserva  contenuta nella richiamata circolare
4/91,  a  seguito  anche  dell’esame  delle proposte  pervenute dagli  Uffici,
relative  al quadro  generale delle  categorie, si dispone che ad esso vengano
apportate    le    integrazioni    e    modifiche    di   seguito    elencate.
GRUPPO  A   categorie  da  sopprimere:  A/5  e  A/6  Le  categorie A/5  e A/6,
rispondenti  nello  spirito  della norma  originaria a  realta’ edilizie  e di
utilizzazione   all’epoca   consuete,   attualmente  non   rappresentano  piu’
tipologie  abitative  ordinarie  perche’  al  di fuori  degli standard  minimi
indispensabili    per   l’uso   cui   dette   categorie   fanno   riferimento.
Gli  immobili gia’ censiti in dette categorie sono caratterizzati dall’assenza
o  carenza degli  indispensabili servizi  igienici e,  spesso, anche  di altre
dotazioni ora ritenute indispensabili.
Attualmente  dette  unita’  o  sono  state  adeguate  alle  minime  condizioni
abitative  – e  quindi meritano un nuovo appropriato classamento – o non hanno
subito    interventi   di    riadattamento   e   quindi   per   il   principio
dell’orinarieta’,  non possono  che essere  classate –  sia pure  nelle classi
piu’  basse  –  nella  categoria  che rappresenta  le unita’  immobiliari piu’
povere di dotazioni: categ. A/4.
–  categorie da  istituire: nessuna  GRUPPO B  – categoria da sopprimere: B/8.
La   categoria   B/8   rappresentava   i   magazzini  sotterranei   adibiti  a
conservazione di derrate alimentari.
Tale  destinazione non  e’ piu’  riscontrabile nella  oridnarieta’. Le  unita’
immobiliari   censite  nella   categoria  dovranno  trovare  piu’  appropriata
collocazione   nel  gruppo   C,  in  relazione  all’uso  cui  sono  destinate.
–  categorie da istituire: nessuna GRUPPO C – categorie da sopprimere: nessuna
–  categorie da istituire: nessuna GRUPPO D – categorie da sopprimere: nessuna
–  categorie da  istituire D/10;  D/11; D/12  Nella categoria D/10 si dovranno
censire    i    “residence”,    anche   se    gestiti   in    multiproprieta’.
Per  detta  tipologia  infatti l’offerta  dei servizi  da parte  di specifiche
societa’   di  gestione   e  le  dotazioni  comuni  (strutture  ricreazionali,
associative,  ristoranti ecc.)  rappresentano un rilevante entita’ economica e
pertanto  tali immobili  non possono  essere assimilati  alle unita’ abitative
censite, come tali, nel gruppo A.
Ove  il “residence”  sia dichiarato  per singole unita’ funzionali (e’ il caso
ordinariamente  riscontrabile per le multiproprieta’), ciascuna di esse dovra’
essere  censita  nella  categ. D/10  e le  rispettive rendite  dovranno essere
riferite  al valore  di mercato  delle singole  unita’ comprensive  quindi dei
diritti su tutti i beni immobiliari comuni.
Nella  categoria  D/11  –  in  considerazione  dell’attivita’  imprenditoriale
svolta  – dovranno  essere censiti  gli immobili  destinati a scuole private e
che  rispondano alla  normativa prevista  per l’esercizio  di tale  attivita’.
Nella  categoria  D/12  andranno censiti  i posti  barca nei  porti turistici,
costituiti  da ben  delimitati specchi  d’acqua sui  quali vengono  esercitati
diritti  reali ancorche’  in regime  di concessione  demaniale, caratterizzati
dalla   presenza  di   servizi,  quali   l’approdo  al  molo  (anche  di  tipo
galleggiante),  l’allaccio per  fornitura di  acqua, luce,  telefono oltre  ad
eventuali locali di deposito di uso esclusivo.
Nella  stessa categoria andranno censiti gli stabilimenti balneari, oggetto di
consessione demaniale, che hanno fine di lucro.
GRUPPO  E – categorie da sopprimere: nessuna – categorie da istituire: nessuna
Per   poter   infine   qualificare   in   modo   uniforme   altre  fattispecie
rappresentanti  nuove tipologie  edilizie, peraltro  riconducibili a categorie
gia’  presenti nel  quadro generale,  si dovra’  fare riferimento  ai seguenti
principi:
–  Minialloggi  e  fabbricati  a  schiera  Tali  definizioni, peraltro  di uso
corrente,  di per  se’ non identificano specifiche categorie catastali (ne’ si
e’   ritenuto  opportuno   istituirne  delle  nuove),  e  pertanto  le  unita’
immobiliari   abitative  afferenti  detti  immobili,  andranno  censite  nella
categoria   del   gruppo   A  che   le  rappresenta,   con  riferimento   alle
caratteristiche  estrinseche e  di dotazioni di impianti dell’immobile stesso.
Per  poter  operare  in  tal  senso  sara’  altresi’ indispensabile  integrare
opportunamente il quadro delle unita’ tipo.
–  Uffici privati  “open space”  Dette unita’  immobiliari sono caratterizzate
dalla  presenza di  ampie superfici,  da attrezzare con pareti mobili, secondo
le esigneze temporali dell’ufficio.
con  riferimento alla  destinazione d’uso  si confermera’  la categoria  A/10.
Sara’  pero’ opportuno  individuare la superficie del vano medio, abitualmente
definita  in sede  di modulazione  degli spazi, ed integrare opportunamente il
quadro delle unita’ tipo.
–  Posti auto  su aree  private e su piani “pilotys” Dette unita’ immobiliari,
caratterizzate  da spazi  – delimitati  con segnaletica  a terra – ricavati su
aree  private  (posti  auto  all’aperto)  o su  spazi coperti,  quali i  piani
“pilotys”,   che  venivano  censiti  nella  categoria  C/6,  dovranno  trovare
collocazione  nella categoria  C/7, opportunamente  integrata nelle sue unita’
tipo.
–  Autosilos Ove  l’immobile sia dotato di impianti di sollevamento delle auto
per  l’attivita’ di ricovero delle stesse, andra’ censito nella categoria D/8.
–  Discoteche, parchi  gioco, zoo-safari e simili Le attivita’ esercitate sono
caratterizzate  essenzialmente dalla  cessione di servizi o svaghi a pagamento
(emissione   di  biglietti   SIAE)  e  sono  pertanto  assimilabili  a  quelle
esercitate  nei  locali  per spettacolo,  quindi tali  unita’ dovranno  essere
censite nella categoria D/3.
–  Parcheggi a pagamento su aree private Anche in tali fattispecie l’attivita’
esercitata  consiste nella  prestazione di  servizi e  quindi questi  dovranno
essere censiti nella categoria D/8.
–  Villaggi turistici  Dovranno essere  censiti nella  categoria D2  in quanto
caratterizzati da finalita’ alberghiere.
–  Campeggi  Per  tali  unita’  e’ predominante  la prestazione  di servizi  e
l’attivita’  che  vi  si svolge  ha essenzialmente  un carattere  commerciale;
dovranno pertanto essere censiti nella categoria D/8.
–  Aree per  deposito (rottami, inerti ecc.) Nel caso in cui oltre al deposito
si  svolga nelle  aree un’attivita’  di lavorazione  e commercializzazione del
materiale  (anche se con carattere, sussidiario), esse dovranno essere censite
nella categoria D/7.
Ove  invece la destinazione sia di semplice stoccaggio dovranno essere censite
nella categoria E/9.
–  Fabbricati  destinati  a grande  distribuzione (ipermercati,  supermercati)
Dovranno essere censiti nella categoria D/8.
–  Impianti con attrezzature sportive (anche con coperture pressurizzate) Se a
fine    di   lucro    dovranno   essere    censiti   nella    categoria   D/6.
Si  considerano  attrezzature  sportive anche  i campi  da golf,  i maneggi  e
simili.
–   Cabine  elettriche  Per  dette  unita’  immobiliari  resta  confermata  la
categoria D/1.
–  Impianti per  lavaggio auto  Qualora siano  dotati di attrezzature semplici,
quindi  con esclusione di impianti fissi nei locali, verranno considerati come
attivita’ artigianali e quindi classati in C/3.
Se  del  tipo  automatico,  con  la presenza  di attrezzature  specifiche –  e
sempreche’  non  rientrino  a far  parte di  stazioni di  servizio –  andranno
censiti nella catergoria D/7 (attivita’ artigianale).
–  Soffitte e  cantine Se  disgiunte dall’abitazione,  andranno censite  nella
categoria C/2, integrando opportunamente le unita’ tipo.
–  Capannoni  prefabbricati  per  attivita’  produttive  varie  Tali manufatti
dovranno  essere censiti  nella categoria  D/8 a meno che, per l’attivita’ ivi
esercitata,  non rientrano  nelle fattispecie  previste per  la categoria D/7.
Stalle  e fienili non agricoli La destinazione a stalla e’ gia’ prevista nella
categoria C/6, riservando ad essa le classi piu’ basse.
Il  fienile puo’ essere assimilato a locale di deposito e come tale da censire
nella categoria C/2.
–  Chalets Se  abitazioni tipiche  dei luoghi  rientrano nella categoria A/11.
Diversamente  andranno censiti  nella categoria  del gruppo A rispondente alla
tipologia,  alla dotazione  di impianti  e servizi,  e rifiniture  dell’unita’
stessa.
–  Serre Normalmente rientrano nell’ambito dell’attivita’ agricola e come tali
sono censite nel catasto terreni.
Nel  caso in  cui la  loro funzione  sia solo  di stoccaggio di piante e fiori
anche  se in  stato vegetativo, andranno censite nella categoria D/8 in quanto
e’ preminente l’attivita’ commerciale.
–  Sale condominiali Costituiscono, in quanto tali, beni comuni non censibili.
–  Circoli  ricreativi  Senza fine  di lucro:  possono essere  assimilati alle
unita’  immobiliari adibite  ad attivita’  culturale e  quindi dovranno essere
censiti nella categoria B/6.
Con   fine  di   lucro:  dovranno   essere  censiti  nella  categoria  propria
dell’unita’  immobiliare,  secondo  l’uso  ordinario  della  stessa  (negozio,
ufficio privato, ecc).
–  Funivie ,  sciovie e  simili Per  le loro  caratteristiche dovranno  essere
censite nelle categorie E/1.
In  conclusione,  con  riferimento  alle  risposte  alla  circolare  n.  4 del
3.5.1991,  con la quale alcuni Uffici hanno avanzato proposte per un specifica
qualificazione,  relativamente  a  fattispecie  che  non  trovano  invece  una
precisa   collocazione  nell’attuale   normativa,  si  osserva  quanto  segue.
Per  quanto riguarda le aree urbane, esse sono definite dell’art. 15 del D.P.R
650/72
  e come  tali devono  essere indicate  in atti con la superficie, senza
rendita.
Per  quanto  riguarda  le  aree  attrezzate lungo  le autostrade  e le  strade
statali,  esse trovano  la loro qualificazione specifica se adibite a stazione
di  servizio o  se attrezzate  con manufatti  adibiti a cessione di servizi; a
questi  dovra’ competere l’appropriata qualificazione; qualora rientrino nella
“sede stradale”, non devono essere censite in C.E.U..
Le  aree attrezzate  a sosta per caravan, senza fine di lucro, dovranno essere
inquadrate nella categoria E/4.
Tanto  premesso si riporta il quadro generale delle categorie aggiornato cosi’
come segue:
QUADRO  GENERALE  DELLE  CATEGORIE   I  –  IMMOBILI  A DESTINAZIONE  ORDINARIA
GRUPPO A A/1  – Abitazioni di tipo signorile (1).
A/2  – Abitazioni di tipo civile (2).
A/3  – Abitazioni di tipo economico (3).
A/4  – Abitazioni di tipo popolare (4).
A/7  – Abitazioni in villini (5).
A/8  – Ville (6).
A/9  – Castelli, palazzi eminenti (7).
A/10 – Uffici e studi privati.
A/11 – Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi (8).
GRUPPO   B  B/1   –  Collegi,  convitti,  educandati;  ricoveri;  orfanotrofi;
ospizi; conventi;
seminari; caserme (9).
B/2  – Case di cura ed ospedali (9).
B/3  – Prigioni e riformatori.
B/4  – Uffici pubblici.
B/5  – Scuole e laboratori scientifici (9).
B/6    –  Biblioteche,   pinacoteche,  musei,   gallerie,  accademie,  circoli
ricreativi  e culturali   senza fine  di lucro, che non hanno sede in  edifici
della categoria A/9.
B/7   – Cappelle  ed oratori  non destinati  all’esercizio pubblico dei culti.
GRUPPO C C/1  – Negozi e botteghe.
C/2   –  Magazzini  e  locali  di deposito;  cantine e  soffitte se  non unite
all’unita’ immobiliare abitativa.
C/3  – Laboratori per arti e mestieri.
C/4  – Fabbricati e locali epr esercizi sportivi (9).
C/5  – Stabilimenti balneari e di acque curative (9).
C/6  – Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (9).
C/7    –  Tettoie;   posti  auto   su  aree   private;  posti   auto  coperti.
II    –   IMMOBILI    A   DESTINAZIONE   SPECIALE   (10)   D/1    –   Opifici.
D/2  – Alberghi e persioni.
D/3   – Teatri,  cinematografi, sale  per concerti e spettacoli; arene, parchi
giochi, zoo-safari.
D/4  – Case di cura ed ospedali.
D/5  – Istituti di credito, cambio ed assicurazione.
D/6    –   Fabbricati,   locali,  aree   attrezzate  per   esercizi  sportivi.
D/7   –  Fabbricati   costruiti  o   adattati  per  le  speciali  esigenze  di
un’attivita’   industriale e  non suscettibili  di destinazione  diversa senza
radicali  trasformazioni.
D/8   –  Fabbricati   costruiti  o   adattati  per  le  speciali  esigenze  di
un’attivita’   commerciale e  non suscettibili  di destinazione  diversa senza
radicali  trasformazioni.
D/9   –  Edifici  galleggianti o  assicurati a  punti fissi  del suolo;  ponti
privati  soggetti  a  pedaggio;  aree  attrezzate  per  l’appoggio di  palloni
aerostatici e dirigibili.
D/10 – Residence.
D/11 – Scuole e laboratori scientifici privati.
D/12   –  Posti   barca  in   porti  turistici,  stabilimenti  balneari  (11).
III  –  IMMOBILI  A  DESTINAZIONE  PARTICOLARE  GRUPPO  E E/1  – Stazioni  per
servizi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei;
stazioni  per metropolitane;  stazioni per  ferrovie; impianti di risalita  in
genere.
E/2 – Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
E/3   –  Costruzioni  e  fabbricati  per  speciali  esigenze  pubbliche  (13).
E/4  –  Recinti  chiusi  per  mercati,  fiere,  posteggio  bestiame  e simili.
E/5    –   Fabbricati    costituenti   fortificazioni   e   loro   dipendenze.
E/6  –  Fari,  semafori,  torri  per  rendere  pubblico  l’uso  dell’orologio.
E/7    –   Fabbricati    destinati   all’esercizio    pubblico   dei    culti.
E/8  – Fabbricati  e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri
e  le tombe di famiglia.
E/9  –  Edifici  a  destinazione  particolare  non  compresi  nelle  categorie
precedenti del gruppo E.
NOTE  (1)  Unita’  immobiliari appartenenti  a fabbricati  ubicati in  zone di
pregio  con  caratteristiche  costruttive,  tecnologiche  e  di  rifiniture di
livello   superiore   a   quello   dei   fabbricati   di   tipo  residenziale.
Detti  immobili devono  inoltre rispondere  ai requisiti indicati dall’Ufficio
in  sede di  classamento automatico  (punti 1,3  e 9  dei prospetti  9) e  per
quanto  riguarda  la  consistenza  e  la  dotazione  di  servizi  delle unita’
immobiliari,  ai requisiti indicati ai punti 10, 11 e 14 dei citati prospetti.
(2)   Unita’  immobiliari   appartenenti  a   fabbricati  con  caratteristiche
costruttive,  tecnologiche e  di rifiniture di livello rispondente alle locali
richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.
Detti  immobili devono  rispondere ai requisiti indicati dall’Ufficio, in sede
di  classamento automatico  (punti 1,  4 e  9 dei  prospetti 9),  e per quanto
riguarda  la consistenza  e la dotazione dei servizi delle unita’ immobiliari,
ai   requisiti   indicati   ai   punti   14   e   15  dei   citati  prospetti.
Sono   compatibili   con   la  categoria   anche  quelle   unita’  immobiliari
(minialloggi)  di consistenza  notevolmente inferiore  a quella  propria delle
abitazioni  di tipo  civile, con caratteristiche costruttive, tecnologiche, di
rifinitura e dotazioni proprie della categoria.
(3)  Unita’  immobiliari  appartenenti  a  fabbricati  con  caratteristiche di
economia  sia per  i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti
tecnologici limitati ai soli indispensabili.
Detti  immobili devono  rispondere ai  requisiti indicati dall’Ufficio in sede
di  classamento automatico  (punti 1,  4, 6 e 9 dei prospetti 9), e per quanto
riguarda  la consistenza  e la dotazione dei servizi delle unita’ immobiliari,
rispondere   ai  requisiti   indicati  dall’Ufficio  in  sede  di  classamento
automatico (punti 14 e 15 dei prospetti 9).
Sono   compatibili   con   la  categoria   anche  quelle   unita’  immobiliari
(minialloggi)  di consistenza  inferiore a  quella propria delle abitazioni di
tipo  economico, con  caratteristiche costruttive, tecnologiche, di rifinitura
e dotazioni proprie della categoria.
(4)   Unita’  immobiliari   appartenenti  a   fabbricati  con  caratteristiche
costruttive  e  di  rifiniture  di  modesto  livello.  Dotazione  limitata  di
impianti quantunque indispensabili.
Detti  immobili devono  rispondere ai  requisiti indicati dall’Ufficio in sede
di  classamento  automatico  (punti  1  e  6  dei prospetti  9), e  per quanto
riguarda  la consistenza  e la dotazione dei servizi delle unita’ immobiliari,
ai   requisiti   indicati   ai  punti   14  e   15  degli   stessi  prospetti.
(5)  Per villino  deve intendersi  un fabbricato, anche se suddiviso in unita’
immobiliari,  avente caratteristiche costruttive, tecnologihce e di rifiniture
proprie  di un  fabbricato di  tipo civile  o economico  ed essere dotato, per
tutte  o parte  delle unita’  immobiliari, di  aree coltivate o no a giardino.
Le  unita’ immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a
quanto   indicato  dall’Ufficio   in  sede   di  classamento   automatico  per
l’attribuzione  della categoria  (punti 1,  2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei
prospetti 9).
(6)  Ville  devono  intendersi quegli  immobili caratterizzati  essenzialmente
dalla   presenza  di  parco  e/o  giardino,  edificate  in  zone  urbanistiche
destinate  a  tali  costruzioni  o  in  zone  di  pregio  con  caratteristiche
costruttive   e   di   rifiniture,   di   livello   superiore   all’ordinario.
Consistenza   e  dotazione   di  impianti  corrispondenti  a  quanto  indicato
dall’Ufficio  in  sede  di  classamento  automatico  per  l’attribuzione della
categoria  (punti  1,  3,  6,  8,  9,  10,  11,  12  e  14  dei  prospetti 9).
(7)  Si iscriveranno  in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che
per  la  loro  struttura, la  ripartizione degli  spazi interni  e dei  volumi
edificati  non  sono  comparabili con  le unita’  tipo delle  altre categorie;
costituiscono  ordinariamente una  sola unita’ immobiliare. E’ compatibile con
l’attribuzione   della   categoria   A/9   la   presenza   di   altre  unita’,
funzionalmente     indipendenti,    censibili     nelle    altre    categorie.
(8) Rifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc.
(9)   Costruiti  o   adottati  per  tale  destinazione,  non  suscettibili  di
destinazione  diversa  senza  radicali trasformazioni,  se non  hanno fine  di
lucro  e  non  rientrano  nell’art.10  della  legge  11  agosto  1939, n.1249.
(10)  Quando rientrano  nell’art.10 della  legge 11 agosto 1939, n. 1249, come
modificato  dal  D.L.  9 aprile  1948, n.514,  e quando  hanno fine  di lucro.
(11)  Unita’  immobiliari  caratterizzate da  concessione demaniale  per l’uso
dello specchio d’acqua e dell’arenile.
A  conclusione di quanto esposto, si procede ora al riesame degli aspetti gia’
trattati  nella circolare  n.4/91, per alcuni dei quali si forniscono uleriori
precisazioni:
punto  2 Dopo l’istituzione delle zone territoriali omogenee si deve pervenire
alla  predisposizione di  un quadro di tariffe unico per tutta la zona stessa.
Le  indicazioni fornite  dalla circolare  citata sono idonee a rideterminare –
in prima fase – i quadri di tariffe di ciascun comune.
Al  riguardo e’  opportuno far  rilevare che  per alcune  categorie dei comuni
collegati  potra’ essere necessario rideterminare la scala di collegamento con
il comune tipo.
Eventuali  valori massimi rilevati potranno trovare collocazione nel quadro di
tariffa    della    zona    territoriale    omogenea    (vedi   lettera    C).
Ove  invece si  rilevassero valori significativamente inferiori a quelli presi
a  base  della  revisione  delgi  estimi,  in  conseguenza  della  metodologia
adottata, se ne dovra’ tenere opportuno conto.
Poiche’,  come e’ stato detto, gli Uffici debbono riferirsi ai valori espressi
nei   cosiddetti  “quadri   provvisori”  (che   rappresentano  come   e’  noto
l’escursione   dei  valori   rilevati  a   suo  tempo)   e  contemporaneamente
collergarsi   alle  nuove  tariffe  d’estimo  pubblicate,  occorre  in  questa
operazione   allineare   i   valori  espressi   dai  quadri   provvisori  alle
corrispondenti tariffe pubblicate.
punto 3.
si   confermano  le  indicazioni  fornite  con  la  circolare  n.4/91  citata.
punto 4.
Poiche’  i  quadri  di zona  omogenea dovranno  essere sottoposti  all’esame e
approvazione  delle  commissioni  censuarie  distrettuali  e provinciali,  per
poter  programmare –  ove necessario  – tempestivi  interventi, e’  necessario
conoscere,  entro il  31 marzo  1992, per ciascuna delle commissioni censuarie
distrettuali quanto segue:
– se e’ insediata, la data di insediamento;
–  se e’  decaduta, lo  stato dell’iter  per la  sua rinnovazione ed eventuali
informazioni al riguardo.
punto  5 Individuati  sul territorio  i comparti  ove per  le tipologie  degli
immobili,  l’epoca  di  costruzione,  la  destinazione  urbanistica,  si  sono
rilevate  condizioni generali  riconducibili ad  una unica  qualificazione, si
attribuira’    a    tutti    i    fabbricati    la   categoria    appropriata.
Potranno  – in  detti comparti  – trovare una diversa qualificazione tipologie
singolari  quali quelle  riconducibili alla  A/7, ove  si operi in comparti di
edilizia  di tipo  civile e/o  economica, o ad altra categoria ove si operi in
comparti caratterizzati da una edificazione a villini.
Per  interventi piu’  dettagliati quali  quelli necessari nei centri storici e
nei  territori interessati  da edificazioni spontanee, si richiama quanto gia’
indicato con la circolare citata.
punti 6 e 7 Si conferma quanto gia’ comunicato.
Nel  rammentare  la  necessita’ inderogabile  del rispetto  dei tempi  fissati
dalla  predetta circolare  n.4/91, si  rimane in  attesa dell’assicurazione di
ricevuta ed esatto adempimento.

 

 

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