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Validità dell’ APE e obbligo di aggiornamento

Validità dell’ APE e obbligo di aggiornamento

L’APE ( Attestato di Prestazione Energetica ) ha validità 10 anni.

Puoi vedere la data di scadenza del tuo APE sulla prima pagina in alto a destra.

aggiornamento APE

L’APE deve però essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.

L’art. 6, comma 5 del D.Lgs. 192/2005 sostituito dall’art. 6 della legge n. 90 del 2013 così recita:

 “L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare.”

Pertanto secondo il dettato normativo la discriminante per l’aggiornamento è costituita dalla modifica della classe energetica indipendentemente dalla tipologia o entità dell’intervento.

Ma non è tutto, infatti l’art.6, comma 5 continua così:

La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell’edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, e al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica.

Pertanto nel caso in cui non siano state effettuate manutenzioni nei tempi previsti l’APE decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di manutenzione previste per legge.

Ad esempio se, per legge, era prevista una manutenzione entro il 20 luglio 2020 e tale manutenzione non è stata eseguita, l’APE decade il 31 dicembre 2021.

Per sapere le scadenze previste per legge in funzione della tipologia di impianto e di fluido termovettore vedi l’articolo:

Manutenzione Caldaia e Pompa di calore in Toscana

About the Author
Simone Casini Architetto - Nato a Firenze dove ho conseguito la Laurea in Architettura con il massimo dei voti. Esercito da oltre vent'anni la professione di Architetto in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione sia pubblici che privati. A ciò affianco l'attività di certificatore energetico, perito e valutatore immobiliare.

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