AQE Attestato di Qualificazione Energetica
L’ AQE Attestato di Qualificazione Energetica è un documento che svolge il ruolo di strumento di controllo in sede di deposito della fine lavori del rispetto, nei casi di nuove costruzioni o ristrutturazione degli edifici, delle prescrizioni volte a migliorare le prestazioni energetiche contenute nella relazione (ex Legge 10).
Deve essere redatto con i contenuti minimi di cui allo schema riportato nell’allegato 5 delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica scaricabile al seguente link del Mise:
Modello Fac-Simile AQE (Attestato Qualificazione Energetica)
DM_Linee_guida_APE_appendiceD
L’AQE viene asseverato dal direttore dei lavori con le modalità previste dall’Art. 3 del D.Lgs. 311/2006 di seguito riportato per l’intero:
Art. 3. Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l‘attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica.».
Pertanto l’AQE va consegnato al comune (e non alla Regione come nel caso dell’APE) contestualmente alla documentazione relativa alla fine lavori. La fine lavori è inefficace se la stessa non è accompagnata dall’AQE asseverato. Sia la relazione ex Legge 10 che l’AQE sono conservate in comune ai fini degli accertamenti di cui al comma 4 dell’art. 8 del D.Lgs 162/2005 di seguito riportato integralmente:
4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d’opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.(Relazione ex Legge 1
L’AQE si redige con appositi software certificati dal CTI che sono gli stessi che si usano per redigere l’APE con la procedura di calcolo di progetto o standardizzato che si basa sui dati in ingresso derivati dalla relazione ex Legge 10.
Differenze tra APE e AQE
- L’ AQE può essere redatto anche da un tecnico abilitato che è stato coinvolto nei lavori dell’ edificio da valutare, mentre nel caso dell’APE il certificatore energetico è un soggetto estraneo a tutte le fasi del processo di progetto e realizzazione incluso ogni rapporto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati e di non essere ne’ coniuge, ne’ parente fino al quarto grado del proprietario ai sensi del comma a), art. 3 del DPR 16 aprile 2013, n. 75;
- L’ AQE non prevede l’assegnazione di una classe energetica a differenza dell’APE;
- L’ AQE va consegnato al comune mentre l’APE alla Regione.
Quando è obbligatorio redigere l’AQE?
I casi in cui vige l’obbligo di redigere l’AQE sono definiti nell’articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 riportato di seguito per l’intero:
Art. 3. Ambito di intervento
(articolo così modificato dall’art. 1 del d.lgs. n. 311 del 2006)
(ai sensi dell’art. 18, comma 2, del decreto-legge n. 63 del 2013, alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’art. 4, comma 1, , sono abrogati i commi 1 e 2 del presente art. 3).
1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9;
(lettera così modificata dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1.000 metri quadrati;b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell’intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b);
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
2-bis. Il presente decreto si applica all’edilizia pubblica e privata.
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;
b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:1) nuova costruzione;
2) ristrutturazioni importanti;
3) riqualificazione energetica;c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a “energia quasi zero”;
d) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;
e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell’efficienza energetica degli edifici;
f) l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;
g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;
h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione;
i) la realizzazione e l’adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;
l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore;
m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore.
3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:
(comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis;
b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;
d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3-ter;
f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.
3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
a) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6;
b) l’ esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all’articolo 7.
3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall’applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un’alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)
3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica.
(comma introdotto dall’art. 3, comma 1, legge n. 90 del 2013)