APE FIRENZE – CERTIFICAZIONE ENERGETICA FIRENZE
Attestato di Prestazione Energetica a Firenze con sopralluogo e successiva redazione del certificato energetico, trasmissione telematica alla regione e consegna dell’originale timbrato e firmato con la ricevuta di trasmissione per tutti gli usi consentiti dalla vigente normativa quali affitti, compravendite, ecc.
CHI REDIGE L’ APE
La redazione viene eseguita personalmente dal sottoscritto architetto con laurea magistrale ad indirizzo tecnologico ( non triennale per intendersi ! ) con vasta esperienza lavorativa nel settore alla quale si aggiunge una costante opera di aggiornamento professionale.
SERIETA’ ED ESPERIENZA
Non tutti possono dichiarare di eseguire personalmente l’APE quando spesso fanno fare il sopralluogo a personale senza esperienza e addirittura non qualificato – se poi lo fanno il sopralluogo !
Considera che le sanzioni, anche per il proprietario, sono salatissime – vedi paragrafi seguenti.
Ad oggi sono a 433 APE consegnate !
FASI APE FIRENZE
Eseguo in prima persona tutto l’iter come di seguito sintetizzato:
- Sopralluogo durante il quale effettuo misurazioni e raccolgo dati sull’immobile
- Redazione in studio per mezzo di specifici software
- Trasmissione dell’ APE attraverso il portale SIERT della Regione Toscana
- Stampa e consegna dell’originale firmato e timbrato con allegata la ricevuta di trasmissione telematica che attesta l’avvenuto deposito.
Il tutto in massimo 48 ore dal sopralluogo !
Solo alla consegna a Firenze avviene il pagamento dietro emissione di regolare fattura.
QUANTO COSTA
200 EURO TUTTO COMPRESO (SOPRALLUOGO, RILIEVO, SPESE DI VIAGGIO, IVA, INARCASSA, ECC.)
DA VERSARE SOLO ALLA CONSEGNA DELL’APE DIETRO EMISSIONE DI REGOLARE FATTURA DI 200 EURO INARCASSA ED IVA COMPRESE
PER INFO O PER FISSARE DIRETTAMENTE IL SOPRALLUOGO SENZA ALCUN IMPEGNO DA PARTE TUA
CHIAMA O MANDA UN SMS O WHATSAPP AL 334 89 75 092 O MANDA UNA MAIL A info@simonecasini.it
Se vuoi saperne di più … continua a leggere ….
QUANDO E’ OBBLIGATORIA L’APE
Devono dotarsi di Attestato di Prestazione Energetica gli edifici o le unità immobiliari:
- costruiti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere per “costruiti” gli edifici/immobili di nuova costruzione);
- sottoposti a “ristrutturazioni importanti” (vedi la definizione di “ristrutturazione importante” all’art. 2 del D. Lgs. 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 e dal D.L. 145/2013) se tali lavori comportano il rilascio di un nuovo certificato di agibilità/abitabilità;
- venduti (si segnala che la lettura completa della norma fa intendere nel “venduti” i trasferimenti a titolo oneroso in genere. Vedi al riguardo anche lo studio 07/08/2013 sull’A.P.E. pubblicato dal Consiglio Nazionale del Notariato);
- locati (affittati) ad un nuovo locatario.
SANZIONI
- Immobile venduto senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il venditore incorre in una sanzione variabile tra i 3000 ed i 18000 euro.
- Immobile affittato senza essere dotato di attestato di prestazione energetica, il locatario incorre in una sanzione variabile tra i 1000 ed i 4000 euro.
- Annuncio di un’unita’ immobiliare da vendere od affittare non contenente i parametri energetici, la sanzione amministrativa è variabile tra i 500 ed i 3000 euro.
Inoltre il pagamento della sanzione non esonera il proprietario o il locatario dalla presentazione dell’ Attestato di Prestazione energetica.
IL SOPRALLUOGO E’ OBBLIGATORIO ?
Assolutamente SI.
Il certificatore deve effettuare il sopralluogo presso l’edificio o l’unita’ immobiliare oggetto di attestazione, al fine di reperire e verificare i dati necessari alla sua predisposizione (art. 4, comma 6 del D. Lgs 192/2005 riscritto dalla Legge 90/2013 e dal D.L. 145/2013 ).
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