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Manutenzione Caldaia e Pompa di calore in Toscana

A seguito della Legge Regione Toscana 85/2016, la Regione Toscana per mezzo dell’Agenzia Regionale Recupero Risorse (ARRR) S.p.A che gestisce il portale SIERT si occupa direttamente della materia riguardante i controlli di efficienza energetica degli impianti termici.

Gli impianti termici devono essere controllati periodicamente da manutentori qualificati attraverso due tipi di controlli:

a) controlli periodici e manutenzioni programmate ai fini della sicurezza che dipendono caso per caso dalle istruzioni d’uso e manutenzione che l’installatore al momento dell’installazione dell’impianto fornisce al proprio committente sia come periodicità che come elementi da controllare che differiscono in funzione della tipologia di impianto;

b) i controlli di rendimento energetico obbligatori per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento) di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW e per gli impianti di climatizzazione estiva (condizionamento) di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW (vedi tabella in fondo alla pagina).
Per verificare se si è sopra tali soglie e quindi soggetti a tali controlli, la faq MISE- 7 contiene due precisazioni importanti:
a) per le macchine frigorifere e/o pompe di calore, anche se utilizzate talvolta per riscaldare, vale la soglia dei 12 kW: sono obbligatori i controlli di efficienza energetica se la potenza utile della macchina in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva) è tale o superiore;
b) in caso di presenza di più macchine/generatori, per verificare se si supera le soglie di potenza che comportano gli obblighi relativi ai controlli di efficienza energetica, “la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A [per i generatori a fiamma o alimentati da teleriscaldamento 10 kW – per le macchine frigorifere 12 kW – per gli impianti cogenerativi 50 kW elettrici] non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica”.
Quindi, per gli apparecchi dello stesso tipo collegati a uno stesso sottosistema di distribuzione va considerata la potenza nominale utile complessiva. Per gli apparecchi NON al servizio di uno stesso sottosistema di distribuzione bisogna considerare la potenza utile nominale dei singoli apparecchi, ed eseguire i controlli di efficienza energetica solo per i singoli apparecchi con potenze utili nominali a partire da 10 kW nel caso di stufe o caldaie (12 kW nel caso di macchine frigorifere/pompe calore ).

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About the Author
Simone Casini Architetto - Nato a Firenze dove ho conseguito la Laurea in Architettura con il massimo dei voti. Esercito da oltre vent'anni la professione di Architetto in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione sia pubblici che privati. A ciò affianco l'attività di certificatore energetico, perito e valutatore immobiliare.
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