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Bonus Facciate 2020

BONUS FACCIATE 2020

Bonus Facciate 2020

Bonus Facciate 2020

La legge 27 dicembre 2019, n. 106 (legge di Bilancio 2020) pubblicata in Gazzetta Ufficiale introduce all’articolo 1, commi 219-223, una nuova detrazione fiscale, il cosiddetto Bonus Facciate 2020.

Di seguito si riportano integralmente e senza alcun commento i commi di cui sopra:

  1. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n.1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento.
  2. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.
  3. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
  4. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
  5. Si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.41.

 

Note a margine

  1. Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Art. 2. Zone territoriali omogenee. Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765: A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq.
  2. Decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n.39 alla Gazzetta Ufficiale n.162 del 15 luglio 2015
  3. Per la definizione di strutture opache vedi la Guida rapida ACS- ENEA
  4. In attesa di ulteriori chiarimenti da parte del Ministero vedi la Guida dell’Agenzia delle Entrate
  5. Decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n.41

 

Commenti

La perimetrazione delle zone A (centro storico) e B (zone di completamento) si trova nelle tavole dello strumento urbanistico di pianificazione comunale denominato Piano Regolatore Generale (o Regolamento Urbanistico o Piano Operativo Comunale, ecc. in funzione della vigente normativa urbanistica delle singole regioni). A complicare le cose però molti di questi strumenti di governo del territorio hanno abbandonato la vecchia classica zonizzazione per adottarne una nuova con termini diversi per cui ad esempio in luogo delle zone A troveremo “T1-Tessuto di impianto medioevale” oppure “Ambito del nucleo storico” come anche “Tv-Tessuti urbani di vecchio impianto”, ecc. mentre per le zone B “Ambito dell’insediamento recente” o “Tessuti urbani di formazione recente”, ecc. Consiglio dunque di rivolgersi ad un tecnico, sia esso un architetto, un ingegnere od un geometra per capire se il proprio immobile è ricompreso in zona A o B.

Zona A

Zona A

Aggiornamenti

Disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate la guida al Bonus Facciate 2020

About the Author
Simone Casini Architetto - Nato a Firenze dove ho conseguito la Laurea in Architettura con il massimo dei voti. Esercito da oltre vent'anni la professione di Architetto in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione sia pubblici che privati. A ciò affianco l'attività di certificatore energetico, perito e valutatore immobiliare.
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