APE E CODICE CATASTO IMPIANTI TERMICI IN TOSCANA
La Regione Toscana in attuazione dell’art. 23 ter della L.R. 39/2005 e s.m.i. ha istituito il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti denominato “sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (SIERT) che comprende l’archivio informatico degli attestati di prestazione energetica, gli elenchi dei soggetti certificatori e degli ispettori degli impianti termici nonché il catasto degli impianti di climatizzazione.
Dal 18/02/2019 la trasmissione dell’APE in regione è possibile solo per via telematica attraverso il portale del SIERT
https://siert.regione.toscana.it/
QUANDO E’ OBBLIGATORIO
Il Codice Catasto è obbligatorio solo per gli impianti sopra soglia ovvero:
- impianti di potenza termica utile nominale a partire da 10 kW per gli impianti di climatizzazione invernale
- impianti di potenza termica utile nominale a partire da 12 kW per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale con generatore a pompa di calore o gruppo frigorifero
COS’E’ IL CODICE CATASTO IMPIANTI
Il CODICE CATASTO IMPIANTI TERMICI (CIT) è un codice a 10 cifre che identifica univocamente un impianto ed è unico per ogni unità immobiliare come si legge alla FAQ del SIERT della Regione Toscana che recita:
“Il codice catasto regionale è un codice a 10 cifre che identifica univocamente un impianto.
DOVE SI TROVA IL CODICE CATASTO
Il codice catasto impianti si trova nel rapporto di controllo efficienza energetica e nel libretto di impianto. Attenzione, molto spesso si trovano codici di 4, 5 o 6 cifre che vanno completati inserendo davanti gli zero sufficienti a formare un codice di 10 cifre altrimenti il portale del SIERT non lo accetta.
APE E CODICE CATASTO IMPIANTI
Nel caso di impianti di climatizzazione invernale con potenza utile superiore a 10 kW e di climatizzazione estiva con potenza utile superiore a 12 kW l’APE è valido solo se è presente il CODICE CATASTO IMPIANTI TERMICI (CIT) che deve obbligatoriamente essere riportato nell’Attestato di Prestazione Energetica.
Come riportato nel manuale d’uso per i certificatori scaricabile dal sito del SIERT è concesso omettere il codice catasto degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva anche se con potenza superiore a quelle di soglia precedentemente indicate (10 kW e 12 kW) solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche:
- Edifici di nuova costruzione per i quali non sono ancora state attivate le utenze;
- Edifici oggetto di ristrutturazioni importanti per i quali non sono ancora state riattivate le utenze a seguito di distacco;
- Impianto disattivato (generatore scollegato dall’adduzione del combustibile o utenze disattivate);
- Impianto per il quale non è possibile reperire il codice catasto a causa di procedura giudiziaria in corso (APE redatto per conto del Tribunale).
Nella relativa scheda scegliendo dal menu a tendina una delle suddette voci apparirà la corrispondente motivazione e nella casella per l’inserimento del codice catasto del pdf finale comparirà la seguente dicitura: “codice catasto omesso“.
QUANDO E’ POSSIBILE OMETTERE IL CODICE CATASTO NELL’APE
Ricapitolando, ecco i casi nei quali è possibile omettere il codice catasto nell’APE:
- Impianti di potenza termica utile nominale < 10 kW per gli impianti di climatizzazione invernale (riscaldamento);
- Impianti di potenza termica utile nominale < 12 kW per gli impianti di climatizzazione estiva/invernale con generatore a pompa di calore o gruppo frigorifero. “Per quanto riguarda le macchine frigorifere e/o pompe di calore, il Ministero precisa ulteriormente, con riferimento alla tabella dell’allegato A del D.P.R. 74/2013, che si procede al controllo di efficienza energetica solo quando la potenza utile, in una delle modalità di utilizzo (climatizzazione invernale/estiva), è maggiore o uguale a 12 kW. Per quanto riguarda i limiti degli intervalli di potenza di cui alla nota “1” dell’allegato A del D.P.R. 74/2013 che recita “I limiti degli intervalli sono riferiti alla potenza utile nominale complessiva dei generatori o delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto”, si precisa che per “stesso impianto” si intende che la somma delle potenze va effettuata solo quando le macchine siano al servizio dello stesso sottosistema di distribuzione. Per i singoli apparecchi con potenza inferiore ai valori limite riportati sul suddetto allegato A non si compilano, pertanto, i rapporti di controllo di efficienza energetica. Si precisa inoltre che non si possono fare accertamenti e/o le ispezioni su impianti per i quali non sono previsti controlli di efficienza energetica”. Cit. FAQ sugli impianti termici n.7 del 2015 del Mise. Ciò tuttavia non esime dalla redazione del libretto di impianto (Art.18 del DPGR 17/r). Si consiglia inoltre di conservare le schede tecniche e le fotografie delle targhette delle unità esterne;
- Edifici di nuova costruzione con utenze non attivate;
- Edifici oggetto di ristrutturazioni importanti con utenze ancora non riattivate a seguito di distacco;
- Impianto per il quale non è possibile reperire il codice catasto a causa di procedura giudiziaria in corso (APE redatto per conto del Tribunale);
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- a) Nel caso in cui si debba comunicare la disattivazione/dismissione di un impianto termico correttamente censito in banca dati (dotato di codice CIT) è necessario inviare il modulo di disattivazione/dismissione impianto (correttamente compilato e completo di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) alla sezione Catasto Impianti Termici (CIT) di competenza in base alla provincia.Impianto disattivato (generatore scollegato dall’adduzione del combustibile o utenze disattivate). Se l’impianto è disattivato esiste la possibilità di omettere il codice catasto impianti se sono presenti le condizioni di seguito dettagliate. L’impianto deve essere scollegato idraulicamente e/o elettricamente oppure privo di fornitura di gas e/o energia elettrica; inoltre occorre che venga fatta la comunicazione di “disattivazione” dell’impianto se non è mai stata fatta (con questo modulo: md_dismissione_disattivazione_esonero.pdf , da trasmettere alla sede competente territorialmente. Successivamente il tecnico certificatore procede con l’inserimento dei seguenti dati nell’APE: Con la modalità “completa” inserendo i dati dell’impianto, ma “flaggando” l’apposita casella in cui dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’impianto è disattivato e privo di codice catasto impianti oppure Con la modalità “ridotta” inserendo specifica nota nell’ APE stesso che motivi l’assenza del codice catasto impianti (impianto non attivo e non accatastato).Nel caso di impianti disattivati/dismessi precisiamo innanzitutto che dopo aver trasmesso l’APE bisogna sempre inviare il modulo di dismissione/disattivazione al CIT di competenza in base alla Provincia di ubicazione dell’impianto e fornendo quanti più dati possibili dell’impianto (matricola, pdr, pod) utili ai fini di una corretta registrazione della pratica. Ad esempio info.citsud@siert.regione.toscana.it per la provincia di Siena. Nel caso di impianti disattivati/dismessi relativi ad un impianto termico correttamente censito in banca dati e dotato di codice catasto impianti CIT , la comunicazione relativa al modulo di disattivazione dell’impianto in oggetto va inviata soltanto alla sezione catasto impianti termici (CIT) di competenza. Ad esempio info.citsud@siert.regione.toscana.it per la provincia di Siena. La procedura è la seguente:
- b) Nel caso in cui si debba comunicare la disattivazione/dismissione di un impianto termico non censito in banca dati (privo di codice CIT) è necessario inviare il modulo di disattivazione/dismissione impianto all’indirizzo: infoape@siert.regione.toscana.it indicando inoltre l’identificativo dell’APE (già trasmesso) a cui esso si riferisce.
- Scalda acqua al servizio di singola unità immobiliare residenziale unifamiliare od assimilabile. Nel caso siano presenti apparecchi del genere, questi non rientrano nella definizione di impianto termico (come anche confermato dal D.Lgs 48/2020, scaricabile qui: https://siert.regione.toscana.it/documenti/dlgs48_2020.pdf) e non sono soggetti pertanto ai controlli di efficienza energetica (indipendentemente dalla potenza) e quindi neppure ad essere accatastati sul SIERT. In merito alla individuazione degli impianti di produzione di sola acqua calda sanitaria “assimilati” a residenziali unifamiliari, si rimanda anche alla FAQ presente sul SIERT: https://siert.regione.toscana.it/schedafaq.php?mn=11&stmn=1&faq_id=41. In tal caso il tecnico certificatore riporta gli specifici dati tecnici nella tabella degli impianti dell’APE, omettendo il codice catasto impianti.
Secondo lei è possibile presentare un’ape senza codice catasto per allegarla a un contratto di locazione registrato? L’impianto è funzionante ma il tecnico mi costringe ad aspettare una settimana per avere il codice catasto.
Se, come penso, non rientra nelle casistiche per le quali è possibile ometterlo, allora è necessario averlo. È del tutto ininfluente che l’APE serva per una locazione.
Salve, mi è capitato di redigere un ape con caldaia installata nel 2010, senza codice catasto. Ho chiamato l’assistenza, la quale non ha saputo aiutarmi dicendo che non hanno effettuato controlli, per cui non hanno il codice catasto. Ho scritto alla regione e sto aspettano risposta.
Le è mai capitata una situazione del genere, dove i documenti sono difficili da reperire?
Buongiorno Chiara.
Devi farti fare una manutenzione. Il manutentore ha l’obbligo di indicare il codice catasto nell’RCEE (rapporto di controllo efficienza energetica) e nel libretto di impianto.
Buonasera collega,
mi confermi che nel caso di impianto distaccato dalle utenze (da oltre 10 anni) e privo di codice catasto ma dotato di libretto, posso emettere APE con modalità ridotta? SIERT mi sembra che specifichi che non sarebbe valido.
grazie
Francesco
Ciao Francesco. Devi seguire le procedure che ho descritto in fondo all’articolo. La modalità completa citata nell’articolo è riferita solo alla trasmissione dell’APE e non riguarda la modalità con la quale è stata redatta l’APE.
Devi comunicare al SIERT la dismissione dell’impianto e poi flaggare la voce corrispondente quando sei nel portale del SIERT