RESPONSABILITA’ DEL PRECEDENTE PROPRIETARIO PER GLI ABUSI EDILIZI AD ESSO ASCRIVIBILI
RESPONSABILITA’ ABUSI EDILIZI
Il responsabile degli abusi edilizi che risulta esecutore e committente delle opere ritenute illegittime, è sempre tenuto a risponderne anche se nel frattempo ha venduto l’immobile in questione.
Questa in estrema sintesi la conclusione a cui è giunto il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 4251/2019 riportata di seguito in estratto:
“… il responsabile dell’abuso edilizio è sempre tenuto a risponderne, a nulla valendo la circostanza dell’avvenuta alienazione (vendita ndr) dell’immobile in cui il suddetto abuso è stato realizzato ai fini della configurazione di questo tipo di responsabilità. Infatti, nel caso di specie, non è la passata titolarità del diritto di proprietà sul bene a venire in rilievo, ma la circostanza che l’appellante sia l’esecutrice e la committente delle opere abusive. Va quindi ribadita la legittimità dell’operato del Comune di xxxxxxx, che, all’interno dell’ordinanza impugnata e di cui si controverte, ha indicato la precedente proprietaria e ricorrente quale soggetto responsabile dell’abuso e, per questo motivo, obbligato a rimuoverlo.
Ove venga accertata la responsabilità dell’abuso edilizio su un immobile da parte del precedente proprietario, questi è tenuto sempre a risponderne, indipendentemente dal fatto, da ritenersi irrilevante, che lo stesso abbia nel frattempo venduto il bene.
Attenzione dunque a verificare con scrupolo, avvalendosi del contributo di un tecnico (architetto, ingegnere, geometra, ecc.), la conformità urbanistica e catastale del bene che si intende vendere.
PRESCRIZIONE ABUSI EDILIZI
E’ orientamento consolidato da parte della Giustizia Amministrativa che l’ abuso edilizio sia imprescrittibile dal punto di vista amministrativo per cui non esistono limiti di tempo oltre i quali non sia più civilmente perseguibile.
Non sussiste un limite di tempo entro il quale deve essere adottato il provvedimento repressivo dell’abuso edilizio, trattandosi di atto vincolato e rilevando la natura di illecito permanente dell’abuso edilizio stesso (TAR Toscana, sez. III, sent. 16 aprile 2019 n. 559).
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